COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CAS.MO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 13.03.2016 tra Rancio Calcio / ASD Cas.Mo C.U. n. 31 della delegazione di Varese datato 17.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CAS.MO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 13.03.2016 tra Rancio Calcio / ASD Cas.Mo C.U. n. 31 della delegazione di Varese datato 17.03.2016. Le Società ASD CAS.MO ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha squalificato il calciatore, ZAGO Jacopo per tre gare ed il calciatore D'ARIENZO Marco per due gare ed ha squalificato l'allenatore, INCARDONA Orazio sino al 17.5.2016, lamentando che i calciatori si erano limitati a protestare e l'allenatore aveva dato indicazioni ai propri calciatori senza rivolgersi all'arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore D'ARIENZO Marco è inammissibile in quanto, ai sensi dell'Art.45, comma III, lett. a) CGS, non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori inferiori a tre giornate. Devono inoltre essere rigettate le impugnazioni proposte avverso la squalifica dell'allenatore, INCARDONA e del calciatore, ZAGO. Infatti, dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che lo ZAGO dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni ha offeso e minacciato l'arbitro verbalmente, mentre l'INCARDONA, nonostante fosse stato oggetto di squalifica era presente negli spogliatoi prima della gara e durante la gara ha insultato l'arbitro dagli spalti. La gravità dei comportamenti giustifica la squalifica comminata agli stessi dal GS che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore D'ARIENZO Marco e rigetta per il resto il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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