COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società PORLEZZESE Camp. Juniores Reg. B Gir. B Gara del 05.03.2016 tra Casateserogoredo / Porlezzese C.U. n. 49 del CRL datato 10.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società PORLEZZESE Camp. Juniores Reg. B Gir. B Gara del 05.03.2016 tra Casateserogoredo / Porlezzese C.U. n. 49 del CRL datato 10.03.2016. La Società PORLEZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a danno della reclamante, in quanto la medesima società non si è presentata per la disputa della gara. Lamenta la reclamante che la mancata presenza per la disputa della gara è da addebitarsi alle condizioni meteoroligiche avverse, documentando tale affermazione con una dichiarazione dei Carabinieri di Porlezza. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il ricorso non può trovare accoglimento. Letti ed analizzati i documenti acquisiti infatti si ritiene che le condizioni climatiche avverse non possano essere considerate condizioni sufficienti per poter giustificare la mancata presenza alla disputa della gara . Tanto premesso RIGETTA il ricorso e dispone l'addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it