COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 dell’ 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NOVA SIRI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 70 DEL 02.02.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 dell’ 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NOVA SIRI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 70 DEL 02.02.2016. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla ASD NOVA SIRI CALCIO avverso la squalifica del proprio calciatore CANITANO ANTONIO e l’ammenda in suo danno comminata, come riportate nel C.U. n° 70 del 02.02.2016; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del suo Dirigente Avv. Melidoro; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione degli Ufficiali di gara: D.G. e A.A.1; Rilevato come l’esame di referto e supplemento di rapporto agli atti del procedimento allegati e ancora l’incrocio delle deposizioni di Ufficiali di gara e Sodalizio ricorrente in sede di comparizione assunte, non consentano, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti (dichiarazioni del A.A.1), a questo Collegio di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso onde poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario procedersi ex art. 34 comma 4 C.G.S. ad adeguato approfondimento da parte della Procura Federale di tutte le fattispecie in corso di audizione emerse: P.Q.M. Sospende anche ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S. il presente procedimento e dispone che i relativi atti vengano trasmessi alla Procura Federale per ogni opportuna investigazione riguardo i fatti relativi al merito del ricorso nonché al contenuto delle dichiarazioni dal A.A.1 rese nel corso dell’audizione del 20 Febbraio 2016. Riserva all’esito dell’acquisizione del supplemento di indagine della Procura Federale, ogni ulteriore decisione. Manda alla Segreteria della CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE per i conseguenti adempimenti.
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