COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. A.S.D. FORTUTUDO CERRI – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 79 (SQUALIFICHE CALCIATORI E AMMENDA) (GARA AURORA PIZZONE – FORTITUDO CERRI DEL 02.03.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 13^ GIORNATA ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. A.S.D. FORTUTUDO CERRI - AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 79 (SQUALIFICHE CALCIATORI E AMMENDA) (GARA AURORA PIZZONE – FORTITUDO CERRI DEL 02.03.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 13^ GIORNATA ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede l’annullamento delle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Paolone Lucio Gabriel (sei giornate), Di Iorio Libero (quattro giornate) e Ialongo Teodoro (tre giornate), nonché l’annullamento della sanzione pecuniaria di euro 150,00, a seguito dei fatti verificatisi durante la gara giocata il 2 marzo 2016 contro l’Aurora Pizzone; in subordine chiede la riduzione delle squalifiche appena sopra indicate. In primis va disattesa la richiesta fatta dalla ricorrente di audizione dei tre calciatori squalificati e di una quarta persona. A tale proposito va rappresentato che il C.G.S. riconosce alla parte che propone il ricorso il diritto di richiedere di essere ascoltata, vedi l’art. 34, comma 6. Non può essere presa in considerazione la richiesta di audizione di altri soggetti, benché interessati ai fatti. Per chiarezza si precisa che la persona interessata da una sanzione per essere ascoltata deve proporre direttamente il ricorso e, quindi, diventare parte del procedimento. Nessuna delle altre richieste può trovare accoglimento atteso che le motivazioni addotte in ricorso si limitano di fatto a negare l’accaduto e, in particolare, per la sanzione pecuniaria non è dato a questa Corte la possibilità di entrare nel merito dei fatti che hanno indotto il G.S. a sanzionare la società in quanto essa non è ricorribile perché rientrante nel caso previsto dall’art. 45, comma 3, lett. d), del C.G.S. Va detto e rammentato che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e laddove non contiene contraddizioni, incongruenze e lacune non può essere messo in discussione dal semplice negare il verificarsi dei fatti in esso riportati. Nel caso in esame le risultanze del suddetto atto risultano precise e chiare e riportano i comportamenti dei singoli tesserati in modo oltremodo dettagliato, tant’è che non sorgono dubbi sulla loro effettiva messa in atto. La gravità delle azioni poste in essere dai calciatori sanzionati, che per Ialongo Teodoro e per Paolone Lucio si sono manifestate con più violazioni e con reiterazione, ed in più per quest’ultimo hanno richiesto l’intervento della forza pubblica presente alla gara, portano questa Corte sportiva a ritenere le sanzioni loro inflitte non riducibili e, di conseguenza, a rigettare il ricorso. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello rigetta il ricorso per le squalifiche dei calciatori Paolone Lucio Gabriel, Di Iorio Libero e Ialongo Teodoro e dichiara inammissibile lo stesso per la sanzione della ammenda per il motivo indicato in premessa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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