LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 22.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. FROSINONE – Soc. FIORENTINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 22.03.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. FROSINONE – Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.59 del 21 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 29° del primo tempo dal calciatore Blanchard Leonardo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Kalinic Nikola (Soc. Fiorentina); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, i due calciatori, in occasione di una rimessa laterale, si trovavano a stretto contatto nell’area di rigore frusinate. In tale frangente il calciatore Blanchard, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva con la mano la spalla dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare e, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (mail delle ore 15.09 del 21 marzo 2016): “Al 29° del primo tempo l’Arbitro addizionale ha valutato come un normale contatto di giuoco, non falloso, quello avvenuto tra i calciatore Balnchard Leonardo e Kalinic Nikola.”. Il comportamento del Blanchard è stato quindi “visto” dagli Ufficiali di gara e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata ex art. 35, n.1 punto 3 CGS, dal Procuratore federale di cui alla premessa.