F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Tommaso VOLPI / U.S.D. CAVESE (68 bis/23 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Tommaso VOLPI / U.S.D. CAVESE (68 bis/23 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 24.04.2014, l'avv. Luca Ulivi, legate dell'allenatore Professionista di 2^ Categoria Tommaso VOLPI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della U.S.D. PRO CAVESE 1394, il pagamento della somma di € 7.500,00, per le mensilità di novembre, dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, 2013, per premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2012/2013, gli interessi legali e la rivalutazione, oltre ad € 2.000,00 per spese sostenute dal reclamante per l’alloggio presso Cava de Tirreni. Nel ricorso il legate rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, del 16.08.2012, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritta dalle parti e depositato presso i competenti Uffici della L.N.D., la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 15.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da 1.500,00 ciascuna a decorrere dal 31.08.2012 e fino al 31.05.2013, oltre il rimborso del pagamento delle spese di affitto per l’alloggio presso Cava de Tirreni per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, di cui ha allegato copia. Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della decisione dell'8.04.2014, pubblicata sul C.U. n. 4, con la quale questo Collegio Arbitrale ha accolto la sua prima richiesta per € 4.500,00. Ha comunicato, altresì, che il 2.10.2012 il suo assistito é stato sollevato dall'incarico ricevuto. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 09.05.2014, ha invitato la U.S.D. Cavese 1919 a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicate eventualmente alle stesse. La convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre. L'avv. Luca Ulivi, con fax del 05.01.2016, ha comunicato a questo Collegio Arbitrale che l'allenatore Volpi Tommaso non è più suo cliente e che peraltro non riesce più a contattarlo all'indirizzo comunicatogli al momento della vertenza. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Volpi Tommaso è meritevole di parziale accoglimento. Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, sottoscritto dall'allenatore Volpi Tommaso con i sigg. Petrone Bernardo e Di Donato Annapia, non puo essere preso in considerazione in quanto privo della vidimazione dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, attestante la data ed il numero della registrazione. Al ricorrente spettano, pertanto, € 7.500,00 per le mensilità maturate a tutto marzo 2013, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.540,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S.D. Pro Cavese di corrispondere all'allenatore Volpi Tommaso la somma di € 7.500,00 relativa alle mensilità dei mesi di novembre, dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, 2013, stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 70,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 7.570,00. Sino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturate. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e sino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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