F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: Francesco CITTADINO / MATERA CALCIO srl (89/34 ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA: Francesco CITTADINO / MATERA CALCIO srl
(89/34
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
Il sig. Francesco CITTADINO, nella sua qualità di allenatore professionista di 2^ categoria,regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. cod. 22972, in data 14.01.2014,presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD MATERA CALCIO, partecipante al campionato Serie D relativamente alla stagione sportiva 2012/13. Nel ricorso spiegava che con scrittura privata a firma del legate rapp.te della Società di ASD MATERA CALCIO la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma complessiva di € 10.000,00 quale compenso globale netto (€ l0.793,00 lordo), oltre ad € 1.000,00 quale indennità di fine contratto; assumeva, inoltre, di aver percepito, in relazione alla scrittura di cui sopra, la somma di € 5.000,00 e concludeva, pertanto, chiedendo il pagamento del saldo non corrisposto pari ad € 6.000,00 oltre agli interessi di mora e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta dell’11.03.2014, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 13.03.2014 trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti non era stato depositato. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.02.2014 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la Società ASD MATERA CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La resistente, con nota del 05.03.2014, a firma del Presidente Vincenzo DI TRAIA controdeduceva sostenendo l'infondatezza del ricorso argomentando che il rapporto con il tecnico, concluso con 1'esonero, era stato di fatto regolato anche sotto l’aspetto economico, precisando che il tecnico, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, aveva sottoscritto una dichiarazione liberatoria, riservandosi di produrla in originale, con la quale si estingueva ogni obbligazione tra la Società e il ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo. L'allenatore, con nota del 21.04.2014 riscontrava le nuove controdeduzioni, contestandole, ed eccepiva l'illegittimita delle integrazioni probatorie presentate della Società in quanto, a suo dire, esibite oltre i termini previsti, insistendo per l’accoglimento della propria domanda. Il Collegio Arbitrale decideva di investire la Procura Federale del caso ed in data 19.10.2015 inviava alla stessa tutta la documentazione del procedimento affinché accertasse1'effettiva veridicità nel contrasto delle dichiarazioni sostenute dalle parti.La Procura Federate, acquisito il fascicolo, convocava le parti interessate e quelle ritenute utili emerse a seguito delle dichiarazioni fatte in particolare dall'allenatore, Sig. Francesco CITTADINO; nonostante le due convocazioni il Sig. Vincenzo DI TRIA, Presidente della Società resistente nella stagione sportiva 2013/14, non si presentava alle audizioni programmate. Al termine dell'istruttoria la Procura Federale evidenziava, tra le altre, che il ricorrente, pur negando che al momento dell’ esonero gli fosse mai stata proposta una transazione e pur negando, altresì, di aver sottoscritto, nella medesima circostanza, alcuna liberatoria, ha tuttavia riconosciuto come propria o comunque ad essa corrispondente la sottoscrizione posta in calce al documento in questione, limitandosi a riferire di non ricordare in quale circostanza possa averla apposta. Sottolineava, inoltre, che, dalla documentazione fornita dal Cittadino ed in base alle sue dichiarazioni, questi risulterebbe aver percepito dalla Società Matera Calcio la somma complessiva di € 5.500,00 a mezzo di tre assegni. A tal proposito precisava la circostanza che, nonostante il Cittadino confermava di fatto la data di comunicazione dell’esonero (02.03.2013), l’assegno circolare di € 2.000,00 risultava versato in data 05.03.2013 e l’assegno bancario di € 3.000,00 recava la data dell’11.04.2013, entrambi in epoca successiva alla presunta data di esonero o sua comunicazione. Infine affermava che, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova, né era stato possibile rinvenire documentazione, anche contabile, circa eventuali ulteriori pagamenti assertivamente corrisposti dal Matera Calcio all'allenatore, imputabili ad attività da questi prestata per la società nella stagione sportiva 2012/13 e/o ad un'eventuale intesa transattiva raggiunta tra le parti, rimettendo a chi di dovere le vatutazioni del caso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle indagini effettuate dalla Procura Federale, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione ed acquisite al fascicolo, ritiene di respingere in toto il ricorso per le motivazioni di cui appresso. La liberatoria prodotta dalla resistente risulta documento preminente e determinante per la decisione, unitamente alla dichiarazione resa dal ricorrente in merito alla stessa ed in particolar modo alla sottoscrizione autografa riconosciuta come propria dal sig. Francesco CITTADINO. Nella stessa si evince chiaramente come l’allenatore dichiari in data 02.03.2013 "di non aver più nulla a pretendere dalla Società ASD MATERA CALCIO, in quanto soddisfatto del dovuto concordato sino alla data odierna, per cui non vanta nessun diritto di credito verso di essa ".
PQM
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall'allenatore sig. Francesco CITTADINO. La presente delibera é inappelIabile.
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