F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Antonio FOGLIA MANZILLO / NEAPOLIS srl ( 97 bis/45 ) ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Antonio FOGLIA MANZILLO / NEAPOLIS srl ( 97 bis/45 ) ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Il sig. Antonio FOGLIA MANZILLO, nella sua qualità di allenatore professionista di 2^ categoria UEFA A, in data 29.06.2015 presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della NEAPOLIS S.R.L. Nel ricorso spiegava che con accordo tipo fra Società aderenti alla LND ed allenatori, conforme alla normativa, la NEAPOLIS SRL in persona del legate rapp.te p.t. sig. Franco MANGO, si impegnava a corrispondergli quale premio di tesseramento annuale, 2014/15, la somma lorda di € 25.364,23, versata mensilmente dalla data del tesseramento fino al 30 giugno 2015, quindi in 12 rate mensili pari ad € 2.113,66. L'allenatore, inoltre, dichiarava di essere stato esonerato in data 16.09.2014 e di aver comunicato, in data 20.09.2014, alla Società la propria disponibilità a riprendere la conduzione tecnica della squadra laddove si rendesse necessario. Il ricorrente, infine, lamentava la mancata corresponsione di n. 5 mensilità, precisamente febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2015, per un totale di € 10.668,30 e concludeva, quindi, chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere all'immediato pagamento della predetta somma oltre gli interessi di mora. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25.01.2016, provvedeva ad invitare la NEAPOLIS SRL a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente eventualmente di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 21.09.2015 a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, relativa al precedente ricorso presentato dallo stesso allenatore nei confronti della stessa Società per i ratei dei primi sette mesi dell'identico accordo economico,con fax del 22.09.2015,trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato fornendone copia. La Società resistente, ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre in merito e rimaneva silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quelli agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società NEAPOLIS SRL di corrispondere al sig. Antonio FOGLIA MANZILLO, nella sua qualità, la somma di € 10.668,30 quale premio di tesseramento relativo alle cinque mensilità sopra indicate oltre ad € 100,00 quasi interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 10.778,30, importo maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappetlabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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