F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Santi BELLINVIA / A.S.D. TIGER (161/45) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Santi BELLINVIA / A.S.D. TIGER (161/45) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorsi del 6.6.2015 e del 2.7.2015 il signor Bellinvia, nato il 1.10.1968 a Barcellona P.G. (ME), ivi residente e domiciliato, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto due contratti con la medesima squadra ossia: 1) in data 4.9.2013 un contratto per la conduzione della prima squadra quale allenatore responsabile presso la Società A.S.D. Tiger partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2013/2014 ovvero dal 4.9.2013 al 30.6.2014 avente ad oggetto il versamento della somma di euro 7.500,00= a suo favore; 2) in data 19.8.2014 un contratto per la conduzione nella stagione sportiva 2014/2015 della squadra,quale allenatore professionista della prima squadra Uefa A, dal 19.8.2014 al 30.6.2015, avente ad oggetto iI versamento della somma di euro 24.000,00 = a suo favore; A fronte delle prestazioni svolta dall'allenatore la Società contraente nulla ha corrisposto. Con i ricorsi in esame il sig. Bellinvia ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla Società A.S.D. Tiger con sede in Brolo (ME) via Trento, di versare al medesimo l'importo complessivo di euro 31.500,00 =, ossia euro 7.500,00= relativi al contratto di cui sopra al n. 1 ed euro 24.000,00 = relativi al contratto di cui al punto 2), somme dovute a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo e al risarcimento danni per la svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6.6.2015 e del 3.7.2015 indirizzate alla Società A.S.D. Tiger, ha invitato la Società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dai contratti, contratti regolarmente depositati.Nulla ha fornito la Società pur avendo ricevute entrambe le comunicazioni. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Bellinvia Santi ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore della conduzione tecnica A.S.D. Tiger nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 e che la Società stessa nulla ha controdedotto in merito, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento dei ricorsi promossi dall'allenatore Bellinvia Santi, fa obbligo alla Società A.S.D. Tiger con sede a Brolo (ME) Via Trento, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 31.500,00 = (trentunmilacinquecentoeuro/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 150,00. L'importo sarà altresì maggiorato per gli interessi legali fino al saldo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento del danno per la svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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