F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA :all. Tommaso SORRENTINO / FONDI CALCIO (162/45) ARBITRI :sigg. Ivano CORRADA e Sebastian SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA :all. Tommaso SORRENTINO / FONDI CALCIO (162/45) ARBITRI :sigg. Ivano CORRADA e Sebastian SCARFATO Con ricorso del 6 giugno 2015 l’allenatore dilettante Tommaso SORRENTINO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società FONDI CALCIO partecipante al Campionato Nazionale di serie D ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 4500 oltre gli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce che la Società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 5000 quale premio annuale in 10 rate da Euro 500 ma di aver ricevuto solo la somma di Euro 500 quale acconto. Tale intesa a detta dell'allenatore é stata ratificata con la sottoscrizione dell'accordo previsto dalle norme federali nel mese di settembre 2014, ma non risulta depositato, come si evince dal prospetto inviato dal Dipartimento Regionale. Asserisce inoltre di essere stato esonerato dalla Società il 22-10-2014. La FONDI CALCIO S.R.L. invitata da questo Collegio il 4 gennaio 2016 nulla ha controdedotto. Da un esame delle documentazioni acquisite in atti risulta che il ricorso é meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso presentato dall'allenatore e fa obbligo alla FONDI CALCIO S.R.L. di pagagli la somma di € 4500 inerenti le rate scadute oltre gli interessi equativamente calcolati pari a € 22 per un totale di € 4522. Decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale visto il mancato deposito dell'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale competente. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione valutaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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