F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:Francesco CHIETTI/USDCAVESE (167/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:Francesco CHIETTI/USDCAVESE (167/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Elisabetta MAGNABOSCO Il sig. Francesco CHIETTI, nella sua qualità di allenatore dilettante,in data 16.06.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della U.S.D.CAVESE 1919. Nel ricorso spiegava di aver stipulato con la Società resistente, per la stagione 2013/14, un accordo economico datato 29.08.13, regolarmente depositato, in forza del quale la U.S.D.CAVESE 1919 si obbligava a corrispondere al ricorrente un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 5.000,00 in qualità di allenatore responsabile della prima squadra Serie D (n. 5 allenamenti settimanali), oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo del carburante, moltiplicato per il numero dei chilometri inerenti il percorso tra la sua residenza ed il campo di gioco. Il ricorrente esponeva di aver percepito il solo premio di tesseramento mentre nulla gli era stato corrisposto per l'indennità chilometrica e a tal proposito precisava che la distanza tra la sua residenza e il campo di gioco sito in Cava dei Tirreni (SA) era pari a 114 km (57 andata 57 ritorno) e che aveva effettuato 186 viaggi per allenamenti e partite, allegando a supporto le schede carburanti. Concludeva quindi chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere al pagamento della somma di € 7.039,00 per l’indennità chilometrica, frutto del calcolo del n. dei chilometri per il numero di viaggi e per 1/5 del costo del gasolio considerato ad €1,66, oltre gli interessi maturati, la svalutazione monetaria e le spese legali per il presente procedimento. Il contratto siglato dalle parti risultava regolarmente depositato in data 13.09.2013, presso il Dipartimento Interregionale LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 15.01.2016, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la Società U.S.D. CAVESE 1919 a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La resistente non riteneva di dover dedurre in merito e rimaneva silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di parziale accoglimento sull'an ma ritiene di ricalcolare il quantum. Utilizzando il comune motore di calcolo percorso, Google Maps, si evince che la distanza tra la residenza del ricorrente, indicata nel ricorso e il campo di gioco sito in Cava dei Tirreni, C.so Giuseppe Mazzini 1, é pari a 49 km. (utilizzando il percorso più veloce). Ricalcolando, quindi, i chilometri di viaggio andata-ritorno, pari a 98, per il numero di allenamenti 186 e ancora per 0,30 (1/5 del costo del carburante), al ricorrente vanno riconosciuti € 5.468,40. PQM accoglie parzialmente il ricorso e, riformulato il calcolo come sopra spiegato, dichiara l’obbligo della Società U.S.D. CAVESE 1919 di corrispondere al sig. Francesco CHIETTI, nella sua qualità, la somma di € 5.468,40 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica oltre ad € 55,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 5.523,40, maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Nulla é altresì dovuto in merito alla richiesta delle spese legali per il presente procedimento sempre come a orientamento consolidato la presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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