F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Claudio STEVANELLA / U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI (176/45 ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Claudio STEVANELLA / U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI (176/45 ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 08.06.2015 il sig. Claudio STEVANELLA, nella sua qualità di allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale e esponeva di aver prestato la propria opera di allenatore per la categoria Allievi 1997 per la Società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI, militante nel campionato "provinciali", relativamente alla stagione 2013/14. Nel ricorso spiegava che la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, € 6.000,00 pagabili in unica soluzione oppure, in alternativa, in n. 5 rate ciascuna di € 1.200,00, con scadenza 30.09.13, 30.11.13, 31.01.14, 31.03.14 e 30.06.14, allegando la copia dell'accordo economico datato 21.2.2013. Il ricorrente precisava che a fine ottobre 2013 la U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI lo esonerava, rimanendo a disposizione della Società fino al 30.06.14 e di aver percepito solamente € 450,00 in tre rate da € 150,00. Concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI di provvedere al pagamento della somma di € 5.500,00 non ricevuti, oltre interessi compensativi di mora e rivalutazione monetaria della somma stessa. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016, provvedeva ad invitare la Società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il CR PIEMONTE V.A. LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 15.01.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti non era stato depositato, precisando che l'allenatore Claudio STEVANELLA, nella stagione sportiva 2013/14, non risultava tesserato con alcuna Società.La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di lover dedurre e rimaneva del tutto silente. Il Collegio esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, dopo aver effettuato un ulteriore controllo sulla posizione del ricorrente attraverso l'interrogazione dell'anagrafe federale, dalla quale é emerso che l’ultimo tesseramento valido del sig. Claudio STEVANELLA risale alla stagione sportiva 2006/07, ritenendo la domanda meritevole di parziale accoglimento, in quanto il massimale del premio annuale stabilito per la categoria é pari ad € 2.500, PQM accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società U.S.D. LUSERNA SAN GIOVANNI di corrispondere al sig. Claudio STEVANELLA, nella sua qualità, la somma di € 2.050,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 14,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 2.064,00, maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie, la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla LND e dall'AIAC, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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