F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: All. Renato BORGO / ASD PETRIGNANO (180/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA: All. Renato BORGO / ASD PETRIGNANO
(180/45)
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
Il sig. Renato BORGO nella sua qualità di allenatore dilettante, diploma UEFA B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 17.05.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della A.S.D. PETRIGNANO. Nel ricorso spiegava essere stato assunto dalla Società resistente, per la stagione 2013/14, in qualità di allenatore della prima squadra; di non aver sottoscritto alcun accordo economico svolgendo gratuitamente tale attività convenendo con la Società il solo rimborso spese dell'indennità chilometrica e le spese di viaggio; di essere stato esonerato in data 27.10.2013; di aver condotto nei mesi di agosto 2013 n. 18 allenamenti (mattna-pomeriggio),con doppia percorrenza del tragitto casa-campo, n. 10 allenamenti pomeridiani, n. 2 partite di coppa Italia; di aver condotto nel mese di settembre 2013 con doppia percorrenza del tragitto stradale n. 16 allenamenti, n. 1 partita di coppa Italia; di aver condotto nel mese di ottobre 2013 con doppia percorrenza del tragitto stradale n. 11 allenamenti, n. 1 partita di coppa Italia e n. 4 partite di campionato. Precisava infine che il tragitto residenza-campo di gioco era pari a 50 km e che i chilometri totali percorsi ammontavano a 6.600. Concludeva quindi chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere al pagamento della somma di € 1.980,00 per l'indennità chilometrica oltre gli interessi di mora o di quella diversa e minor somma ritenuta di giustizia. Il CR UMBRIA LND, comunque interrogato in merito al deposito del contratto, faceva pervenire nota del 15.01.2016, in atti, con la quale certificava che nessun accordo economico tra le parti risultava depositato.Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la Società A.S.D. PETRIGNANO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre,ciascuno entro il proprio termine previsto.La resistente rispondeva in data 16.01.2016 con comunicazione inviata anche al ricorrente nella quale spiegava che in sede di preparazione atletica le giornate di allenamento sono state 14 e non 18, confermando le doppie sedute mattina-pomeriggio, ma affermando che l'allenatore non tornava mai a casa fermandosi a pranzare al campo e che la cucina sociale presente gli forniva gratuitamente il pasto; affermava, inoltre, che:- nei mesi di agosto gli allenamenti pomeridiani post-preparazione risultavano 6 e non 10; -le sedute di allenamento di settembre risultavano 12 e non 16;le sedute di ottobre risultavano 8 e non 11; - sosteneva che l' indennità chilometrica é pari ad € 0,15 a km e non € 0,30; - dichiarava infine che le spese erano state tutte rimborsate tramite assegno di € 900,00, n.3663838188 del 28.10.2013 tratto su Unicredit spa, che allegava in copia, e concludeva dichiarando di aver rispettato gli accordi con il ricorrente e che nulla doveva allo stesso. Il sig. Renato BORGO non riteneva di dover controdedurre in merito a quanto argomentato dalla Società e rimaneva silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, le controdeduzioni, ritiene la domanda meritevole di parziale accoglimento. Confermando la corretta indicazione della distanza tra la residenza del ricorrente e il campo di allenamento, si ritiene di dover tener conto di quanto dichiarato dalla resistente nella nota del 16.01.16 (non commentato e tacitamente approvato) e di conseguenza riformulare il calcolo del numero degli spostamenti, moltiplicato per il comune indice di € 0,30 a chilometro e considerando, infine, l'importo versato al ricorrente da parte della Società pari ad € 900,00 provato dalla copia dell'assegno prodotto. Pertanto, considerando n. 66 allenamenti totali con spostamento andata-ritorno, moltiplicato per al distanza di 100 km totali, moltiplicato poi per l’indice di € 0,30, al ricorrente spetterebbero € 1.380,00. A tale importo va naturalmente sottratto l'importo di € 900,00 versato dalla Società all'allenatore. PQM accoglie parzialmente il ricorso e, riformulato il calcolo come sopra spiegato, dichiara l’obbligo della Società A.S.D. PETRIGNANO di corrispondere al sig. Renato BORGO, nella sua qualità, la somma di € 480,00 quale saldo del rimborso spese per l'indennità chilometrica oltre ad € 5,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 485,00, maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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