F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA : all.Giovanni FRENNA / ASTI CALCIO FC srl (182/45) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA : all.Giovanni FRENNA / ASTI CALCIO FC srl
(182/45)
ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA
Con ricorso inviato in data 22/06/2015,1'allenatore dilettante Uefa B FRENNA Giovanni, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l'ASTI Calcio Srl, in data 17/12/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Allievi Regionali, per la stagione 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che, nell'accordo economico di cui copra 1'ASTI Calcio Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), nonché un
rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza c/o domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli c/o ufficiali. Il sig. FRENNA Giovanni prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Allievi Regionali dell'Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15. Inoltre, con il ricorso de quo l'allenatore predetto dichiarava di aver ricevuto, per la stagione in esame, solamente la somma di euro 450,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l’ASTI Calcio Srl a fornire le proprie conto deduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L'ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del sig. FRENNA Giovanni II Dipartimento Interregionale interrogato sul deposito dell'accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato. Il Cllegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore FRENNA Giovanni ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Allievi Regionali dell'ASTI Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che l’ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di
accoglimento, PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore FRENNA Giovanni e fa obbligo alla Società ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), relativa al saldo dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 15,00, per un totale di euro 1.515,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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