F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Salvatore SAMPERI / A.S.D. ACIREALE CALCIO a Cinque (3/56) ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Salvatore SAMPERI / A.S.D. ACIREALE CALCIO a Cinque (3/56) ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 6 luglio 2015, l'allenatore di base di Calcio a 5 SAMPERI SALVATORE ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto da parte della Società A.S.D. ACIREALE CALCIO a 5 il pagamento della somma di € 5.500,00, a saldo di quanto pattuito con la scrittura privata stipulata con la predetta Società in data 25/9/2014. A sostegno del ricorso viene prodotta copia di detto accordo economico regolarmente depositato che prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate mensili di € 750,00 cadauna dal 30/9/2014 al 30/6/2015, quale responsabile della conduzione tecnica della prima prima squadra partecipante al campionato di serie A/2, girone B per la stagione sportiva 2014/2015. In data 15/1/2016 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Società resistente a presentare proprie controdeduzioni scritte ed il ricorrente a fornire eventuali osservazioni. La Società A.S.D. ACIREALE CALCIO/5 non ha contro dedotto. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione considerato che la Società A.S.D. ACIREALE CALCIO a 5 nulla ha contro dedotto ritiene il ricorso meritevole di accoglimento; nulla é dovuto per gli interessi di mora in quanto non richiesti. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla Società A.S.D. ACIREALE CALCIO a 5 di corrispondere all'allenatore SAMPERI SALVATORE la somma 5.500,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito tra le parti per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2014/2015. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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