F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Giovanni CAMPANELLA / A.C.D. CITTA’ di VITTORIA (6/56) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Giovanni CAMPANELLA / A.C.D. CITTA' di VITTORIA (6/56) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Geronimo CARDIA Con ricorso del 7.7.2015 il signor Campanella Giovanni, residente e domiciliato a Catania Via Vezzosi n. 18, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 1.8.2014 un contratto per la conduzione della prima squadra quale allenatore professionista presso la Società A.S.D. Città di Vittoria, partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2014/2015, avente ad oggetto il versamento della somma di euro 11.500,00 = a suo favore. A fronte delle prestazioni svolta dall'allenatore la Società contraente nulla ha corrisposto. Con il ricorso in esame il sig. Campanella ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla Società A.C.D. Città di Vittoria, di versare al medesimo l'importo complessivo di euro 11.500,00 =, somma dovute a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo e al risarcimento danni per la svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15.1.2016, indirizzata alla Società A.C.D. Città di Vittoria, ha invitato la Società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto depositato in data 23.10.2014. Nulla ha fornito la Società pur avendo ricevuto la comunicazione. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Campanella ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore della conduzione tecnica A.C.D. Città di Vittoria nella stagione calcistica 2014/2015 e che la Società stessa nulla ha controdedotto in merito, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Campanella Giovanni, fa obbligo alla Società A.C.D. Città di Vittoria, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 11.500,00 = (undicimilacinquecentoeuro/00) relativa ai compensi dovuti, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 23,00. L'importo sarà altresì maggiorato per gli interessi legali fino al saldo. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento del danno per la svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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