F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Carmine GIACCARI / U.S. D. TRECASTAGNI (15/56) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivan CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA: all.Carmine GIACCARI / U.S. D. TRECASTAGNI
(15/56)
ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivan CORRADA
Con ricorso del 17.7.2015 il signor Giaccari Carmine ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 19.9.2014, un contratto con la U.S.D. Trecastagni, quale allenatore di base B Uefa partecipante al Compionato Allievi Regionale Girone D, nella stagione sportiva 2014/2015, avente ad oggetto il versamento della somma di euro 2.500,00 = a suo favore, oltre ad un rimborso spese. A fronte delle prestazioni svolte dall'allenatore la Società contraente ha corrisposto euro 700,00 =. Con il ricorso in esame il sig. Giaccari ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla Società U.S.D. Trecastagni, di versare al medesimo l'importo residuo di euro 3.676,20=, somma dovuta a titolo del premio di tesseramento annuale, a titolo di spese regolarmente documentate oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 25.1.2016, indirizzata alla Società contraente e regolarmente ricevuta, ha invitato la Società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto depositato il 24.9.2014. Nulla ha fornito la Società. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Giaccari ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore nella stagione calcistica 2014/2015 e che la Società stessa nulla ha controdedotto in merito, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Giaccari, fa obbligo alla Società U.S.D. Trecastagni, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.676,20= (tremilaseicentosettantasei/20) relativa ad € 1.800,00 per compensi e alle spese documentate, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 14,00. L'importo sara altresì maggiorato per gli interessi legali fino al saldo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento del danno per la svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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