F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.Stefano LACCHI / SSD SANGIUSTINESE ( 18/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.Stefano LACCHI / SSD SANGIUSTINESE ( 18/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 22.07.2015, l’allenatore di base Uefa B Stefano LACCHI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della SSD SANGIUSTINESE il pagamento della somma di € 4.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore ha comunicato che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 23 agosto 2015, di cui ha allegato copia, la SSD Sangiustinese, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.600,00, da pagarsi in unica soluzione oppure in più soluzioni alle seguenti scadenze: al 31.12.2013, 28.02.2013, 30.04.2013 e 30.06.2013, tutte di € 1.400,00 cadauna. Il ricorrente ha comunicato che successivamente,le parti hanno sottoscritto, in data del 23.08.2014, una seconda scrittura, questa volta su modello accordo-tipo fra società aderenti alla Lnd e Allenatori di calcio dilettanti, in cui veniva precisato che quale responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza a decorrere dall' 1.08.2014 e fino al 30.06.2014 avrebbe dovuto percepire un premio di tesseramento di € 5.600,00 da percepire in otto ratei di € 700,00 cadauno a partire dal mese di ottobre 2014 e fino a maggio 2015. Appare evidente che sono state indicate date non esatte per mero errore di scrittura. Il ricorrente, infine, ha comunicato di essere stato esonerato il 23.12.2014, con lettera del Presidente della società e che in data 20.01.2015, ha comunicato di aver preso atto dell'esonero e di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva. Tale nota é stata inviata, per conoscenza al S. T. della Figc, al Comitato Regionale Toscana Figc ed all'AIAC di Firenze. Il ricorrente ha comunicato, infine, di restate in attesa anche delle rate maturate e non riscosse. Il Comitato Regionale Toscana della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato presso i loro Uffici, in data 29.08.2014. Con raccomandata del 25.01.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la SSD Sangiustinese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta nulla ha contro dedotto. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Stefano Lacchi é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 4.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 10.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.010,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD Sangiustinese di corrispondere all'allenatore Stefano Lacchi la somma di € 4.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.010,00.Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF del CGS.
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