F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Diego DELLA GIOVANNA / A.S.D. CAVENAGO FANFULLA (19/56) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA: all.Diego DELLA GIOVANNA / A.S.D. CAVENAGO FANFULLA
(19/56)
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO
Con ricorso del 23 luglio 2015, l'allenatore dilettante Diego DELLA GIOVANNA iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto da parte della Società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA il pagamento della somma di € 4.500,00 oltre agli interessi di mora e il risarcimento del danno a saldo del premio di tesseramento di € 5000,00 pattuito sulla parola, quale responsabile tecnico della prima squadra della predetta Società partecipante al campionato di Eccellenza, girone "C" del C.R. Lombardia. Con nota del 10/2/2015 l'allenatore ricorrente ha precisato che in data 12/10/2014 veniva esonerato telefonicamente. Il presidente della Società già denominata Polisportiva Cavenago d'Adda con missiva del 23/2/2015 ha comunicato al Sig. Dellagiovanna di aver provveduto al pagamento del rimborso spese fino all'effettivo svolgimento dell'incarico, cessato i 12 ottobre 2014 in conseguenza dell’avvenuto esonero e che pertanto nulla era più dovuto a pretendere. In data 25/1/2016 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Società resistente a presentare proprie controdeduzioni scritte ed il ricorrente a fornire eventuali osservazioni. Su richiesta sempre di questa Segreteria al C.R. Lombardia nessun contratto risulta essere stato depositato. In merito al ricorso in oggetto in data 2 febbraio 2016 il Presidente della Società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA con una missiva ha precisato che l'affidamento dell'incarico della conduzione tecnica della prima squadra prevedeva la corresponsione di un rimborso spese commisurato alla presenza effettiva del tecnico a tre allenamenti settimanali (in alcuni casi 4) e alla partita della domenica, detta presenza risultava più assidua durante la preparazione estiva. La corresponsione del rimborso spese e cessato una volta terminato il rapporto di collaborazione. Non é stato stipulato nessun contratto oneroso in quanto il ricorrente non ne ha fatto una specifica richiesta. Il Sig. Dellagiovanna con le proprie osservazioni ha sottolineato di aver ricevuto due assegni come compenso per le sue prestazioni da allenatore della squadra, come acconto in attesa di formalizzare il contratto, mai avvenuto. Si precisa inoltre che nessun accordo a titolo gratuito e stato formalizzato tra le parti. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione osserva che non essendo intervenuto alcun contratto a titolo oneroso tra le parti, non é dato a sapere quali erano le condizioni pattuite per lo svolgimento della prestazione, quale era la durata dello stesso ed il compenso da erogare a titolo di premio di tesseramento. La Società ha fatto presente che per la prestazione era previsto un rimborso spese non quantificato, regolarmente elargito fino al termine della sua collaborazione avvenuta con l'esonero del 12/10/2014. Alla luce di quanto esposto non esistendo alcun vincolo contrattuale scritto tra i due contendenti, come previsto dalla normativa federate, il ricorso non può essere accolto. PQM Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso. La presente delibera é inappellabile.
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