F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Enrico DI PIETRO / S.S.D. BOMARZO (20/56) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivan CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA:all. Enrico DI PIETRO / S.S.D. BOMARZO
(20/56)
ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivan CORRADA
Con ricorso del 28.7.2015 il signor Enrico Di Pietro, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 15.9.2014 un contratto con la S.S.D. Bomarzo, quale allenatore con conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria Regione Lazio nella stagione sportiva 2014/2015, avente ad oggetto il versamento della somma di euro 2.500,00= a suo favore, oltre al rimborso spese. Con il ricorso in esame il sig. Di Pietro ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla Società stipulante, di versare al medesimo l'importo di euro 2.500,00=, somma dovuta a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo dando atto di non aver percepito alcuna somma. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 25.1.2016, indirizzata alla Società contraente e regolarmente ricevuta, ha invitato la Società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto depositato.La Società stipulante, in risposta alla richiesta di osservazioni e deduzioni,ha affermato con produzione documentale riportante una firma che la Società stessa riferisce appartenere al sig. Di Pietro,la consegna all'allenatore della somma di euro 1.000,00=. Da tale documento si rilevano:1)Una ricezione con una sigla che come sopra dedotto la Società attribuisce all'allenatore,avvenuta in data 30.10.2014, della somma di euro 500,00= con indicato il mese di riferimento "settembre";2) Una ricezione con una sigla che come sopra dedotto la Società attribuisce all'allenatore,avvenuta in data 7.12.2014, della somma di euro 500,00= con indicato genericamente "rimborso mese di ottobre". Si rileva come la somma retribuita dalla Società stipulante, documentata agli atti e richiamata i punti n.1) e n. 2) sopra indicati é da considerarsi riferibile ai rimborsi spese stipulati nel contratto. Ciò viene ritenuto dato che il punto 2) riporta esattamente la dicitura "rimborso mese di ottobre". Di certo, qualora fosse riferibile al pagamento degli emolumenti dovuti, non si sarebbe richiamata la dicitura "rimborso". Data inoltre la conseguenzialità dei mesi settembre-ottobre indicata, si ritiene altresì che anche il punto 1) sia assolutamente riferibile al medesimo rimborso. Ulteriormente si ritiene che la prima rata di rimborso e stata corrisposta il 30/10/2014 cioé precedentemente alla scadenza della prima rata contrattuale del 5/12/2014 e pertanto deve ritenersi rimborso spese e non rateo di premio pattuito. Il Collegio adito quindi, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Di Pietro ha svolto regolarmente la sua attività di responsabile della conduzione tecnica della squadra per la Società S.S.D. Bomarzo nella stagione calcistica 2014/2015 e che la Società stessa ha controdedotto e documentato in merito, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Di Pietro, fa obbligo alla Società S.S.D. Bomarzo, di corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.500,00= (duemilacinquecentoeuro/00) relativa agli emolumenti dovuti, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute che si calcolano in euro 20,00. L'importo sara altresì maggiorato per gli interessi legali fino al saldo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento del danno per la svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, utele a sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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