COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 718 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Paccagnella Gianni Presidente S.P. Campodoro Limena del Sig. Avellone Luca Calciatore S.P. Campodoro Limena dei Sigg.ri : Rampazzo Andrea, Zanutti Daniele, Zecchin Piergiorgio, Calciolari Gabriele tutti Dirigenti S.P. Campodoro Limena della Società S.P. Campodoro Limena

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 718 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Paccagnella Gianni Presidente S.P. Campodoro Limena del Sig. Avellone Luca Calciatore S.P. Campodoro Limena dei Sigg.ri : Rampazzo Andrea, Zanutti Daniele, Zecchin Piergiorgio, Calciolari Gabriele tutti Dirigenti S.P. Campodoro Limena della Società S.P. Campodoro Limena La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. PACCAGNELLA Gianni – Presidente S.P. Campodoro Limena “per rispondere della violazione della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore AVALLONE Luca nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, nelle fila della Società Campodoro Limena, nel corso di n. 9 gare del Campionato Juniores Provinciale di Padova 2015/16 (vedi elenco riportato sull’atto di deferimento della Procura Federale, – tenendo conto che la decima gara del 21.11.2015 Comitense - Campodoro Limena, a seguito di delibera del Giudice Sportivo del 5.01.2016, è stato confermato il risultato conseguito sul campo di 4-0; sanzioni per il Calciatore,il Dirigente Accompagnatore e la Società)”; il Sig. AVELLONE Luca – Giocatore S.P. Campodoro Limena (nato il 28.0.7.1996 - matricola 6.530.121) “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S. per aver egli disputato le 9 gare del Campionato Provinciale Padova senza averne titolo perché non tesserato (vedi elenco riportato nell’atto di deferimento della Procura Federale – tenendo conto che la decima gara del 21.11.2015 Comitense - Campodoro Limena, a seguito di delibera del Giudice Sportivo del 5.01.2016, è stato confermato il risultato conseguito sul campo di 4-0; sanzioni per il Calciatore,il Dirigente Accompagnatore e la Società); Rilevato, altresì, che in occasione della gara Olympia - Campodoro Limena del 17.10.2015 il calciatore AVELLONE Luca non ha partecipato alla predetta partita, in quanto solo inserito nella lista consegnata all'arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso dell'incontro; Rilevato, infine, che il calciatore AVELLONE Luca, pur non avendo preso materialmente parte alle suddette gare, si è reso in ogni caso responsabile della violazione descritta, al pari del Dirigente Accompagnatore Ufficiale ZECCHIN Piergiorgio il quale, mediante la rituale sottoscrizione alla partecipazione del calciatore suddetto alla gara sopra menzionate, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione del calciatore che, tuttavia, tale non era (Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 64 del 21.2.2012, decisione n. 275; dello stesso tenore Commissione Disciplinare Nazionale-C.U. n. 69 della stagione sportiva 2008- 2009,decisione n. 157). Ciò in quanto la consumazione della violazione ascritta al calciatore e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale si perfeziona nel momento della sottoscrizione della lista presentata all'arbitro”; il Sig. RAMPAZZO Andrea - Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.P. Campodoro Limena “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara del Campionato Juniores Provinciale di Padova, in cui é stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore AVELLONE Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza averne titolo perché non tesserato”. il Sig. ZANUTTI Daniele – Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.P.Campodoro Limena “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 6 gare del Campionato Juniores Provinciale di Padova, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore AVELLONE Luca, sottoscrivendo le relative 6 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore delle Gare e consentendo cosi che lo stesso partecipasse alle gare senza averne titolo perché non tesserato” il Sig. ZECCHIN Piergiorgio – Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.P. Campodoro Limena“per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.l.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara del Campionato Provinciale Juniores di Padova, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore AVELLONE Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza averne titolo perché non tesserato: il Sig. CALCIOLARI Gabriele – Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.P. Campodoro Limena “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli arti. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara del Campionato Provinciale Juniores di Padova, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore AVELLONE Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza averne titolo perché non tesserato”; La Società S.P. Campodoro Limena “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/4/2016. AI dibattimento del 5/4/2016 NON sono risultati presenti : il Sig. PACCAGNELLA Gianni Presidente S.P. Campodoro Limena il Sig. AVELLONE Luca Calciatore S.P. Campodoro Limena il Aig. RAMPAZZO Andrea Dirigente S.P. Campodoro Limena il Sig. ZANUTTI Daniele Dirigente S.P. Campodoro Limena il Sig. ZECCHIN Piergiorgio Dirigente S.P. Campodoro Limena il Sig. CALCIOLARI Gabriele Dirigente S.P. Campodoro Limena la Società S.P. Campodoro Limena Presente Il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura della F.I.G.C., Dott. Salvatore SCIUTO, ha dichiarato di essere contrario al rinvio del dibattimento chiesto dal Sig. Paccagnella, Presidente della Società Campodoro Limena, ritenendo la richiesta non suffragata da documentazione, ed inoltre perché in atti esiste una memoria difensiva fatta pervenire della società e ritenuta esaustiva. Il Dott. Sciuto - ha proceduto ad esporre brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Paccagnella Gianni Presidente S.P. Campodoro Limena : 4 mesi di inibizione a carico del Sig.Avellone Luca Calciatore S.P. Campodoro Limena : 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza a partire dalla stagione sportiva 2015/2016 a carico del Sig. Rampazzo Andrea Dirigente S.P. Campodoro Limena : 20 giorni di inibizione ia carico del Sig. Zanutti Daniele Dirigente S.P. Campodoro Limena : 90 giorni di inibizione a carico del Sig. Zecchin Piergiorgio Dirigente S.P. Campodoro Limena : 20 giorni di inibizione a carico del Sig. Calciolari Gabriele Dirigente S.P. Campodoro Limena : 20 giorni di inibizione a carico della S.P. Campodoro Limena a) n. 4 punti di penalizzazione da applicare alla classifica nel Campionato Juniores Provinciale-Stagione Sportiva 2015/2016; b) ammenda di € 300,00.= il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - vista la memoria difensiva in atti; - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. che sono apparse congrue P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Paccagnella Gianni Presidente S.P. Campodoro Limena : 4 mesi di inibizione a carico del Sig.Avellone Luca Calciatore S.P. Campodoro Limena : 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza a partire dalla stagione sportiva 2015/2016 a carico del Sig. Rampazzo Andrea Dirigente S.P. Campodoro Limena : 20 giorni di inibizione ia carico del Sig. Zanutti Daniele Dirigente S.P. Campodoro Limena :90 giorni di inibizione a carico del Sig. Zecchin Piergiorgio Dirigente S.P. Campodoro Limena : 20 giorni di inibizione a carico del Sig. Calciolari Gabriele Dirigente S.P. Campodoro Limena : 20 giorni di inibizione a carico della S.P. Campodoro Limena a) n. 4 punti di penalizzazione da applicare alla classifica nel Campionato Juniores Provinciale-Stagione Sportiva 2015/2016; b) ammenda di € 300,00.=
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it