COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MARIGNANESE avverso inibizione al 30.6.2017 dir. PECCI COLOMBO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 17.3.2016 gara MARIGNANESE – TROPICAL CORIANO del 9.3.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MARIGNANESE avverso inibizione al 30.6.2017 dir. PECCI COLOMBO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 17.3.2016 gara MARIGNANESE - TROPICAL CORIANO del 9.3.2016 L'A.C.D. MARIGNANESE, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento precisando che le proteste sono state esclusivamente verbali. Non vi è stato alcun contatto fisico tra il dir. PECCI, che può avere esagerato con le proteste, e l'arbitro. Al termine della gara l'arbitro veniva accompagnato alla sua auto, quando il dirigente era già stato allontanato dalla zona. L'arbitro, comunque, ha voluto aspettare l'arrivo dei Carabinieri, da lui allertati, per raccontare quanto era accaduto. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - premesso che l'A.C.D. MARIGNANESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata convocata, ha comunicato che, per impegni sopraggiunti, non potrà essere presente all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il dir. PECCI, allontanato dal terreno di gioco per proteste, si avvicinava all'arbitro appoggiandogli la fronte ed il naso al volto, venendo poi fatto uscire da dirigenti, mentre indirizzava frasi offensive e minacciose all'arbitro. Al termine della gara, quando l'arbitro si avviava verso la propria autovettura, il dir. PECCI si posizionava al centro del passo carrabile, ostacolando l'uscita di qualsiasi mezzo e nonostante gli inviti ad allontanarsi rivoltigli da suoi dirigenti non intendeva muoversi, proclamandosi in diritto di restare. L'arbitro rientrava negli spogliatoi e chiamava i Carabinieri e, dopo l'arrivo di questi, quando il dir. PECCI non era più presente, lasciava l'impianto sportivo; - ritenuto che il deplorevole ed antisportivo comportamento messo in atto dal dir. PECCI possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla pur biasimevole condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la inibizione del dir. PECCI COLOMBO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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