COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 339 TFT 32 DEL 12 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 63/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIOVANNI GUELI (Presidente della A.S.D. VIRTUS BIVONA) Sig. ANTONINO LAZZARA (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona) Sig. FRANCESCO CUTRO’ (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona) A.S.D. VIRTUS BIVONA Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 339 TFT 32 DEL 12 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 63/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIOVANNI GUELI (Presidente della A.S.D. VIRTUS BIVONA) Sig. ANTONINO LAZZARA (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona) Sig. FRANCESCO CUTRO’ (Dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona) A.S.D. VIRTUS BIVONA Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8742/177 pf15-16 AA/mg del 24 febbraio 2016, il sig. Giovanni Gueli, Presidente della A.S.D. Virtus Bivona, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva, in occasione delle gare di campionato di 2^ categoria disputate dalla A.S.D. Virtus Bivona nelle date del 08/03/2015, 15/03/2015 e 22/03/2015. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Antonino Lazzara, Dirigente accompagnatore della Virtus Bivona nelle su richiamate gare del 08/03/2015 e del 29/03/2015 e il sig. Francesco Cutrò, Dirigente accompagnatore della Virtus Bivona nella su richiamata gara del 15/03/2015, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto le relative distinte di gioco nelle quali per l’appunto non risulta indicato un allenatore abilitato; nonché la A.S.D. Virtus Bivona per la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suoi Presidente e Dirigenti. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giovanni Gueli; Mesi tre di inibizione a carico del sig. Antonino Lazzara; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco Cutrò; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Virtus Bivona. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che emerge documentalmente che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria sopra indicate e disputate dalla A.S.D. Virtus Bivona, quest’ultima Società si sottraeva all’obbligo di affidare la propria squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, disputando le suddette gare ufficiali senza un allenatore regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere invece obbligatoriamente presente. Appare altresì documentale che le distinte di gara sono state sottoscritte dal sig. Antonino Lazzara, in numero di due e dal sig. Francesco Cutrò la rimanente. In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Giovanni Gueli; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Antonino Lazzara e Francesco Cutrò; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Virtus Bivona. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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