LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 12.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. PALERMO – Soc. LAZIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 12.04.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. PALERMO – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, letti il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale ed esaminate le immagini televisive segnalate dalla Procura federale ex art. 35, n. 2.2 CGS; considerato che, nel corso della gara, i sostenitori della società rosa-nera hanno effettuato nel recinto e sul terreno di giuoco un nutrito lancio di petardi (14) , bengala (4) e fumogeni (2) ed oggetti di varia natura (seggiolini, rubinetteria ed altri oggetti contundenti), provocando in tal modo la sospensione della gara al 24° del primo tempo (per circa un minuto) e al 14° del secondo tempo (per circa quattro minuti); rilevato che, in particolare, un petardo è esploso a brevissima distanza da due calciatori, con concreta esposizione a pericolo della loro incolumità, ed altri petardi sono esplosi in prossimità degli arbitri addizionali; valutata la particolare gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della Società rosa-nera; visti gli artt. 14, n. 2 e 18 lett. b) CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Palermo con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.