COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO CHIAIANO – GARA CHIAIANO / REAL VIRTUS BAIA DEL 13/3/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO CHIAIANO – GARA CHIAIANO / REAL VIRTUS BAIA DEL 13/3/2016 Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente preannunciato e proposto, rilevata la violazione dell’art. 30 V° comma del Regolamento della L.N.D., procedibile d’ufficio ai sensi dell’Art. 29 CGS, si rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che il Commissario di Campo, avrebbe rifiutato di accettare il pagamento in contanti della somma corrispondente alla richiesta regolarmente inviata dal Comitato Regionale Campania, facendo disporre la mancata disputa della gara da parte dell’arbitro per il mancato incasso. Orbene letti gli atti ufficiali di gara, e sentito il commissario di campo a chiarimento, si rileva che la gara non si è disputata, in quanto la società Chiaiano, non avrebbe ottemperato al versamento sul conto della società, del saldo indicato nella comunicazione del 22.2.2016 prot. 7907, secondo quanto disposto dal Commissario Straordinario del C.R.C. Dott. Paolo De Fiore. Il Commissario di campo, sentito a chiarimenti ha confermato che un dirigente, tale qualificatosi, della società Chiaiano in merito alla disposizione di incasso coattivo, offriva la somma pari a circa la metà dell’importo dovuto, in contanti, che non veniva accettata in pagamento, in quanto nella lettera di messa in mora inviata dal Comitato Regionale Campania, sono consentite le modalità di pagamento con assegno circolare o con bonifico bancario, pertanto comunicava all’arbitro che la partita non poteva essere disputata per mancato pagamento di quanto richiesto. Considerato che il codice civile all’art. 1277 c.c. prevede che “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”. Di conseguenza quanto consegnato dal debitore con mezzi diversi dalla “moneta” non determina l’estinzione dell’obbligazione, a meno che il creditore non accetti la diversa forma di pagamento. L’espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” deve essere letta nel senso che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. Ed in altri termini la moneta avente corso legale non è l’oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro. Con questa interpretazione dell’art. 1277 risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta. Tale effetto sicuramente produce l’assegno circolare con il quale, stante la precostituzione della provvista, tramite l’intermediazione di una banca si realizza il trasferimento della somma di denaro con la messa a disposizione del creditore. Il bonifco bancario, ha la stessa portata solo a seguito dell’avvenuto accredito sul conto corrente del beneficiario. La Cassazione, è pervenuta all’enucleazione del seguente principio: “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno” (Cass. S.U. 26617/2007). Pertanto per il commissario di campo, aveva l’obbligo di incassare quanto offerto in moneta contante, ed invitare il dirigente della società locale ad integrare il pagamento fino alla concorrenza della somma dovuta per l’estinzione totale del debito, concedendo fino a 45 minuti dopo l’orario fissato per l’inizio della gara, prima di far disporre all’arbitro di non dover dare inizio . Vi è da aggiungere che la società reclamante, come ha evidenziato, aveva l’intenzione di “regolarizzare la posizione economica attraverso moneta contante domenica 14 marzo” e ha poi immediatamente adempiuto ai propri obblighi per l’intero debito il giorno successivo alla gara, mediante deposito di assegni circolari presso il Comitato Regionale Campania . Considerato che nel caso che ci occupa, non è stata fatta disputare la gara de qua in violazione delle norme vigenti in tema di pagamento ed estinzione dei debiti. Per tali motivi, DISPONE la ripetizione della gara de qua mandando al C.R.C. per la rifissazione della stessa
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