COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto da BUSIGNETTO VEROLENGO 2015 ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 57 del 17/3/2016 in riferimento alla gara BUSIGNETTO VEROLENGO 2015 ASD – AUXILIUM VALDOCCO ASD disputata il 13/3/16 nell’ambito del Campionato 2a categoria Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto da BUSIGNETTO VEROLENGO 2015 ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 57 del 17/3/2016 in riferimento alla gara BUSIGNETTO VEROLENGO 2015 ASD – AUXILIUM VALDOCCO ASD disputata il 13/3/16 nell’ambito del Campionato 2a categoria Girone F Con il reclamo in oggetto, ricevuto il 21.3.2016, BUSIGNETTO VEROLENGO 2015 ASD contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo: a) della squalifica fino al 30.6.2016 dell’assistente dell’arbitro signor BERTONE ROBERTO “per essere entrato sul terreno di gioco ed aver colpito ripetutamente con estrema violenza, utilizzando calci e pugni, un giocatore avversario”; b) della squalifica per tre gare nei confronti dei giocatori BAVA MICHELE, LETO ROBERTO,MANCINI TEFANO, RAGGIO CESARE e VALLESIO DAVIDE “per avere preso parte attivamente ad una rissa colpendo avversari con violenza”. Osserva la reclamante che il signor Bertone, già presente sul terreno di gioco, avrebbe esclusivamente posto in essere una condotta difensiva e che i giocatori sanzionati fossero in realtà quasi tutti rientrati negli spogliatoi, richiedendo conseguentemente, in via principale, l’annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la loro riduzione; richiede altresì una rettifica relativa alla ricostruzione del fatto contenuta nel referto arbitrale, relativamente al comportamento dei dirigenti, asseritamente non prodigatisi per tentare di sedare la rissa, e sulla circostanza che fosse stato lasciato aperto il cancello dell’impianto sportivo, in realtà originariamente chiuso e successivamente aperto da un tesserato avversario presente vicino allo spogliatoio. All’audizione disposta l’8.4.2016, il Presidente della BUSIGNETTO VEROLENGO 2015 ASD, signor Giuseppe Deambrogio, assistito dal difensore Avv. Marco Pellizzi Fiorini, ha insistito nel ricorso, precisando di essersi adoperato, unitamente ai giocatori, nella difesa dell’arbitro e nell’immediata chiusura del cancello, aperto da un tesserato avversario, mantenendo un comportamento diligente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che dal referto arbitrale si evince che l’assistente dell’arbitro signor Bertone abbia inseguito e colpito con estrema violenza il giocatore avversario Assou Mohamed, espulso a causa di gravi e ripetuti comportamenti violenti nei confronti di due avversari, prima che questi lasciasse il terreno di gioco; a seguito di tale episodio, si scatenava una rissa che degenerava al punto di richiedere l’intervento dei Carabinieri e la sospensione della gara con assegnazione di gara persa ad entrambe le società, provvedimento non contestato dalla reclamante; nessun provvedimento sanzionatorio era comunque adottato in relazione a presunte negligenze nel comportamento dei dirigenti, sia nell’impedire il degenerare della rissa, che nel mantenere la chiusura del cancello dell’impianto sportivo. Quanto alla richiesta rettifica del referto arbitrale, poiché i fatti contestati non sono stati oggetto dell’applicazione di sanzioni, non vi è luogo a provvedere. Quanto alle sanzioni impugnate, considerato che il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., e che lo stesso appare specifico e dettagliato quanto alla ricostruzione delle circostanze relative ai comportamenti sanzionati, che inoltre le sanzioni appaiono conformi al disposto dell’art. 19, C.G.S., il deliberato del Giudice Sportivo appare corretto. Per quanto sopra RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta rettifica del referto arbitrale; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.
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