COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 13/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Ricorso Giocatore Cazzadori Alex – tesserato A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del 24/2/2016 –Squalifica fino al 31/12/2016 – Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 13/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Ricorso Giocatore Cazzadori Alex – tesserato A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del 24/2/2016 –Squalifica fino al 31/12/2016 - Campionato Provinciale Allievi Il Calciatore Cazzadori Alex ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 48 del 24/2/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 : “per aver dato una violenta spinta al petto con entrambe le mani al Direttore di gara, facendolo indietreggiare per tre metri circa. Alla notifica dell'espulsione lo stesso si avvicinava al Direttore di gara insultandolo e lo colpiva con una testata. La sanzione tiene conto della sospensione estiva dei campionati”. B) Ricorso Giocatore Costalonga Gianmaria – tesserato A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del 24/2/2016 –Squalifica fino al 31/12/2016 - Campionato Provinciale Allievi Il Calciatore Costalonga Gianmaria ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 48 del 24/2/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 : “a fine gara, ancora nel recinto di gioco, il giocatore afferrava il collo del Direttore di gara con una mano stringendolo e, inoltre, insultava e minacciava di morte lo stesso. Il giocatore, infine, offendeva un dirigente avversario con pesanti insulti. La sanzione tiene conto della sospensione estiva del campionato”. C) Ricorso Giocatore Deliallisi Uiliam – tesserato A.C. Lugagnano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 48 del 24/2/2016 –Squalifica fino al 30/10/2016 - Campionato Provinciale Allievi Il Calciatore Deliallisi Uilliam ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 48 del 24/2/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica fino al 30/10/2016 : “Per ripetute offese all'indirizzo dell'Arbitro e per essere stato inviato più volte a lasciare il terreno di gioco. Il giocatore, a fine gara, dopo aver atteso l'arrivo del Direttore di gara, lo spintonava violentemente facendolo cadere rovinosamente a terra. Inoltre continuava ad insultare l'Arbitro. La sanzione tiene conto della sospensione estiva dei campionati” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i ricorsi presentati dai giocatori sopra indicati, tesserati per la Società A.C. Lugagnano e contraddistinti con le lettere A), B) e C). Esaminati i predetti ricorsi, esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i ricorrenti nella riunione del 15/3/2016 assistiti dai rispettivi esercenti la potestà genitoriale, essendo giocatori minorenni e preso atto della manifestata disponibilità degli stessi a intraprendere un processo educativo e di reinserimento nell’ordinamento sportivo idoneo a emendare i comportamenti oggetto di sanzione. sentito l’arbitro per le vie brevi nella riunione del 15/3/2016, il quale ha meglio definito il grado di lesività dei comportamenti tenuti dai calciatori Cazzadori (precisando che questo “ha appoggiato la sua fronte a quella del direttore di gara, facendo forza ma senza fargli male o procurargli particolare dolore fisico”), Costalunga (chiarendo che questo “pur avendolo preso per il collo da davanti non gli ha procurato un particolare dolore fisico”) e Deliallisi (precisando che “dalla caduta non ha avuto particolari conseguenze”); sentiti nuovamente nella riunione del 29/3/2016 i genitori esercenti la potestà parentale dei minori Cazzadori e Costalonga, nonché il Vice Presidente della Società, Spada Roberto, i quali tutti, anche per conto dell’esercente la potestà parentale sul minore Deliallisi, hanno ribadito la disponibilità già manifestata nella riunione del 15/3/2016, facendo successivamente pervenire e-mail in data 31/3/2016 con cui hanno formalizzato l’impegno a far frequentare ai rispettivi figli le “riunioni del Corso per abilitazione alla funzione arbitrale che verrà organizzata a data da definirsi dalla Sezione A.I.A. di Verona e all’esito a far partecipare il figlio alla bellissima esperienza di arbitrare tre partite della categoria pulcini/esordienti”; ritenuto, che le sanzioni da applicare ai calciatori Cazzadori e Costalonga (nonché quella da applicare al calciatore Deliallisi, la cui squalifica inflitta dal Giudice di prime cure appariva peraltro sproporzionata per difetto rispetto ai fatti come prospettati nel rapporto arbitrale) possano essere parzialmente rimodulate in termini di durata inferiore, alla luce, per un verso, delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizione personale e, per l’altro verso, dell’impegno espresso dai calciatori e dai rispettivi esercenti la potestà genitoriale, che configura, a fronte dei gravi comportamenti tenuti dai tre giocatori, un idoneo strumento volto a riaffermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire il processo educativo e di reinserimento dei calciatori nell’ordinamento sportivo, anche in considerazione della minore età degli stessi; visto l’art.16 co. 4 del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dai giocatori Cazzadori Alex e Costalonga Gianmaria, applicando la sanzione della squalifica fino al 10/9/2016 a carico degli stessi e di restituire la tassa reclamo versata, - di parzialmente accogliere, nel senso di cui in motivazione, il ricorso presentato dal giocatore Deliallisi Uiliam applicando la sanzione della squalifica fino al 22/10/2016 a carico dello stesso e di restituire la tassa reclamo versata; - di adottare nei confronti dei calciatori Cazzadori Alex, Costalonga Gianmaria e Deliallisi Uiliam, in aggiunta alle sanzioni disciplinari di cui sopra, ai sensi dell’art. 16,co, 4 del C.G.S., la prescrizione di frequentare con profitto le riunioni del corso per abilitazione alla funzione arbitrale che verrà organizzato a data de definirsi dalla Sezione A.I.A. di Verona e, all’esito, di arbitrare entro il termine di mesi due dalla conclusione del corso, tre gare della categoria pulcini/esordienti. Manda alla Società A.C. Lugagnano , in persona del suo Presidente, di attuare per quanto di competenza la prescrizione di cui sopra e alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Verona di sovraintendere alla corretta esecuzione della suddetta prescrizione. Si precisa che il mancato adempimento della prescrizione suddetta da parte dei calciatori e della Società potrà costituire autonoma infrazione ai sensi dell’art. 1 bis, co. 1 del C.G.S.
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