COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 10/ 4/2016 GONNOSTRAMATZA CALCIO – SIDDI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 10/ 4/2016 GONNOSTRAMATZA CALCIO - SIDDI Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale e considerato: -che il giocatore Tuveri Giordano (Gonnostramatza Calcio) veniva espulso dal direttore di gara al 19º del 2ºt. per somma di ammonizioni dopo un fallo ai danni di un avversario; -che dopo la notifica del provvedimento il Tuveri Giordano si avvicinava all'arbitro rivolgendogli parole offensive e tentando di colpirlo con uno schiaffo; -che anche altri giocatori del Gonnostramatza (Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Margiani Federico) affiancavano il Tuveri Giordano, urlando con fare minaccioso frasi ingiuriose; -che il Tuveri Giordano, anzichè abbandonare il terreno di gioco, spintonava l'arbitro con le mani sul petto e lo sputava centrando la divisa del direttore di gara; -che il direttore di gara ha sospeso la gara al 23º minuto del secondo tempo in quanto, a seguito della tentata aggressione da parte del giocatore Tuveri Giordano e di altri giocatori, riteneva non sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, temendo per la propria incolumità. Inoltre, mentre si dirigeva negli spogliatoi, il direttore di gara notava l’avvenuta apertura dei cancelli da parte di persona non identificata, DELIBERA - di infliggere a carico della Società Gonnostramatza la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della Società Siddi e l'ammenda di euro 100,00; -di squalificare fino al 30 aprile 2017 il calciatore Tuveri Giordano (Gonnostramatza); -di squalificare per tre gare i calciatori Tuveri Fabio, Sitzia Mauro e Margiani Federico (tutti del Gonnostramatza); -di squalificare per due gare il calciatore Zuddas Alessandro e per una gara Concu Stefano (entrambi del Gonnostramatza). Si specifica che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16 c. 4 bis del C.G.S.)
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