COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Siligo / Torralba del 13.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Siligo / Torralba del 13.03.2016. La Società Siligo ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica fino al 31 ottobre 2016 del calciatore Meloni Agostino perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro con atteggiamento minaccioso e lo colpiva con un violento colpo alla mano provocandogli forte dolore e insensibilità per diversi minuti, facendogli anche cadere il cartellino rosso; abbandonava il campo dopo alcuni minuti solo grazie all’intervento dei propri compagni”. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che da parte del calciatore non vi sarebbe stata condotta violenta, ma un mero atteggiamento ingiurioso e irriguardoso. Il rappresentante della reclamante, in sede di audizione nanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che il comportamento del Meloni, sebbene abbia cagionato all’arbitro dolore e momentanea insensibilità alla mano come risulta dal referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, non denoti una condotta volontariamente violenta, in quanto l’intenzione del calciatore non era verosimilmente quella di provocare al direttore di gara danni fisici ma solo quella di fare volare a terra il cartellino rosso. La Corte pertanto valuta la squalifica fino al 31.10.2016 non proporzionata all’effettiva gravità del fatto, inquadrabile in una protesta irriguardosa, stizzosa e scomposta, e ritiene equa invece una squalifica con scadenza al 15 maggio 2016. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Meloni Agostino fino al 15 maggio 2016, senza che la la sanzione disciplinare sia considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative di sicurezza. Dispone la restituzione della tassa.
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