F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl), e DELLA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016
(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl), e DELLA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 4162/951 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 22.2.2016 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Giuseppe Perpignano, presidente e legale rappresentante della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis CGS, nonché la medesima Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, per non avere partecipato all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.4.2015. Il dibattimento Il procedimento proviene da una precedente restituzione di atti alla Procura federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis del C.G.S. per individuare il corretto indirizzo dei deferiti, che non erano stati raggiunti né dal deferimento, né dalla convocazione per la riunione che era stata fissata. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha chiesto l’accoglimento del deferimento ed ha precisato le richieste sanzionatorie. Nessuno è comparso per la parte deferita. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Si ritiene non doversi procedere nei confronti della SS Barletta Calcio Srl, in quanto non notificata né del deferimento, né della convocazione a comparire alla riunione odierna, di guisa che il capo del deferimento afferente detta Società, peraltro inattiva, va dichiarato improcedibile. La responsabilità del Perpignano, ritualmente raggiunto dalla notifica del deferimento e della convocazione a comparire alla odierna riunione, risulta accertata e comunque non contestata, come da atti della Procura federale. Pertanto, stante la tipologia della violazione, sanzione congrua si ritiene essere quella di cui al seguente dispositivo. P.Q.M. infligge al Sig. Giuseppe Perpignano, nella qualità di cui sopra, la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione. Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della SS Barletta Calcio Srl.
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