COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Fontane Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 52 del 7/4/2016 –Disputa di una gara casalinga a porte chiuse; squalifica 5 giornate giocatore Lorenzon Joshua; Inibizione fino al 6/5/2016 dirigente accompagnatore Cagnato Ivano – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S. Fontane Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 52 del 7/4/2016 –Disputa di una gara casalinga a porte chiuse; squalifica 5 giornate giocatore Lorenzon Joshua; Inibizione fino al 6/5/2016 dirigente accompagnatore Cagnato Ivano - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Fontane ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, con la quale ha assunto le sanzioni in epigrafe per i seguenti motivi : - Disputa di una gara a porte chiuse : “perché una decina di propri sostenitori si rivolgeva, per tutto il secondo tempo, all’indirizzo dell’arbitro usando espressioni offensive, irriguardose, denigratorie e discriminatorie di origine etnica”. - Squalifica per cinque giornate giocatore Lorenzon Joshua : all’atto del provvedimento di espulsione tentava di raggiungere l’arbitro per aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto da propri compagni. Proferiva altresì nei confronti del direttore di gara gravi scurrili insulti e minaccia usando altresì linguaggio blasfemo”; - Inibizione fino al 6/5/2016 dirigente accompagnatore Cagnato Ivano. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso inerente l’inibizione del Sig. Cagnato, trattandosi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (al disotto di un mese); prese in esame le altre parti del ricorso presentato dall’U.S. Fontane; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara; ritenuto che : - per quanto concerne la disputa di una gara casalinga a porte chiuse, nel caso di specie è opportuno applicare la sospensione dell’esecuzione del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di Treviso, ex Art. 16 c. 3 C.G.S (periodo di prova per un anno), atteso che non esistono precedenti specifici a carico della stessa società; - per quanto riguarda la posizione del giocatore Lorenzon Joshua non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento assunto in primo grado che si ritiene congruo P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. Fontane; - di confermare, perché inammissibile, la parte del ricorso riguardante l’inibizione fino al 6/5/2016 a carico del dirigente accompagnatore Cagnato Ivano; - di sospendere la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Lorenzon Joshua; - dato che il ricorso è accolto parzialmente la tassa reclamo non è dovuta.
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