DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 18/04/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO OLYMPIA AGNONESE A.S.D. – MONTICELLI

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 18/04/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO OLYMPIA AGNONESE A.S.D. - MONTICELLI Il Giudice Sportivo: - letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla OLYMPIA AGNOGNESE A.S.D., con il quale si chiede sia inflitta alla A.S.D. MONTICELLI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani"; - rilevato che, nel corso del secondo tempo A.S.D. MONTICELLI procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: " al 33' del secondo tempo, il n. 7 Filiaggi Daniele (classe '91) con il n. 17 Poli Domenico (classe '95); " al 36' del secondo tempo, il n. 10 Gesuè Simone (classe '96) con il n. 15 Oddi Christian (classe '94); " al 43' del secondo tempo, il n. 8 Vallorani Simone (classe '96) con il n. 13 Stangoni Marco (classe '95); - rilevato che la sostituzione effettuata al 43' del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 1º gennaio 1996, oltre ad 1 calciatore nato dal 1º gennaio 1995 ed 1 calciatore nato dal 1º gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2015, lettera c) del Dipartimento Interregionale. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. MONTICELLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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