COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 Del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Union Feletto Vallata Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 52 del 7/4/2016 – Squalifica giocatore Bianco Alberto fino al 30/4/2018 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 82 Del 28/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Union Feletto Vallata Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 52 del 7/4/2016 – Squalifica giocatore Bianco Alberto fino al 30/4/2018 – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Union Feletto Vallata ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 52 del 7/4/2016 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 30/4/2018 a carico del giocatore Bianco Alberto : “Perché, da portiere, in seguito ad una rete subita, correva verso l'Arbitro con aria minacciosa e perciò veniva ammonito. Veniva poi espulso perché colpiva il Direttore di Gara con un pugno al viso. Alla vista del cartellino rosso, spingeva lo stesso al petto per due volte con entrambe le mani, facendolo indietreggiare e causandogli un forte dolore. A fine gara lo attendeva al rientro negli spogliatoi per insultarlo. Nel referto, l'Arbitro dichiara di aver in seguito accusato un dolore alla mandibola ed al collo, dolore protrattosi anche fino al giorno seguente”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Union Feletto Vallata; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, assistito dall’Avv. Rolando Favella; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto, aggiungendo soltanto che al termine della gara si è scusato; alla luce di quanto sopra e tenuto conto del valore di prova piena e privilegiata da attribuire al rapporto arbitrale (ex art. 35.1.1. del C.G.S.), ritenuto che la decisione del Giudice di primo grado vada confermata , sia nella ricostruzione fattuale che nella sanzione applicata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Union Feletto Vallata; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/4/2018 a carico del calciatore Bianco Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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