COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 Del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Marghera Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 44 del 6/4/2016 – Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Vianello Giacomo – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 Del 28/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Marghera Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 44 del 6/4/2016 - Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Vianello Giacomo - Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. Calcio Marghera ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 44 del 6/4/2016, con la quale infliggeva la squalifica fino al 30/6/2016 a carico del giocatore Vianello Giacomo per i seguenti motivi : “espulso per futili motivi, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, colpiva il direttore di gara con uno schiaffo alla nuca procurandogli dolore”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D.Calcio Marghera; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, inoltre, il direttore di gara che ha integralmente confermato quanto riferito nel rapporto; constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare il provvedimento impugnato; valutata la decisione del Giudice di primo grado che appare congrua P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Marghera; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2016 a carico del giocatore Vianello Giacomo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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