F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2016 ED AMMENDA DI € 3.500,00 AL SIG. PETROSINO MARTINO, INFLITTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2016 ED AMMENDA DI € 3.500,00 AL SIG. PETROSINO MARTINO, INFLITTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)
L’A.S. Martina Franca 1947 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, l’amministratore unico avv. Luca Tilia, ha preannunciato reclamo, con atto datato 3.2.2016, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo e meglio descritta in epigrafe, a seguito dei fatti avvenuti al termine della gara Martina Franca – Ischia Isolaverde del 31.1.2016. Nel referto arbitrale, oggetto della cognizione del giudicante di prime cure, si legge che al termine della gara, mentre la terna arbitrale si trovava nel proprio spogliatoio, venivano avvertite della grida provenire dall’esterno e, subito dopo, aprirsi violentemente la porta dello stesso nel quale irrompeva, in modo violento, il direttore generale della società ospitante, sig. Martino Petrosino. Lo stesso, urlando frasi gravemente ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara, tentava di aggredire fisicamente l’arbitro, travolgendo nella furia dell’azione gli arredi posti fra lui e lo stesso arbitro, alzando verso di lui il pugno in tono minaccioso e, spintonandolo con forza contro il muro retrostante, tentava di colpirlo col pugno stesso ma venendone, in questo, impedito dal sopraggiungere di due carabinieri che lo bloccavano con difficoltà. “Dopo circa 20 secondi di colluttazione con i carabinieri” così è scritto nel referto, i due militari riuscivano a trascinarlo via senza ulteriori conseguenze per il direttore di gara e i suoi assistenti. Per tali fatti il Giudice Sportivo ha comminato al dirigente la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in senso alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società 3 nell’ambito federale a tutto il 31.12.2016, oltre ad un’ammenda di €. 3.500,00 con la motivazione “perché indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara si introduceva nello spogliatoio dell’arbitro in modo impetuoso e violento, rivolgendo al direttore di gara frasi gravemente offensive e pesantemente minacciose, prima di tentare di aggredirlo e di colpirlo con un pugno, a ciò impedito solo dall’intervento delle forze dell’ordine che riuscivano ad allontanarlo solo a seguito di una colluttazione con lo stesso”. Alla società di appartenenza, ugualmente reclamante, è stata inflitta la sanzione pecuniaria dell’ammenda di €. 2.500,00 “per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che rivolgevano alla terna arbitrale frasi reiteratamente offensive e minacciose”. Contro questi provvedimenti insorge la società sportiva, per sé e per il proprio dirigente. Nelle motivazioni del gravame, proposto nei termini dall’avv. Luca Tilia con l’assistenza dell’avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, si censura sia la sanzione irrogata alla società sportiva che al suo dirigente poiché, quanto alla prima, l’addebito sarebbe smentito dagli stessi atti di gara in ragione del fatto che sia il dirigente Petrosino che il presidente Tilia sarebbero stati autorizzati ad accedere nell’area degli spogliatoi alla luce del loro inserimento nella lista trasmessa al locale Commissariato di Polizia. Quanto, invece, alla punizione inferta al proprio dirigente si offre una diversa ricostruzione dei fatti, adducendo che la porta degli spogliatoi era aperta, che lo stesso sig. Petrosino vi aveva fatto accesso per avvertire l’arbitro che sarebbe stato opportuno lasciare lo stadio facendosi accompagnare dalle forze dell’ordine a causa della forte agitazione che vi era nella tifoseria,messa “a dura prova dall’atteggiamento provocatorio dell’arbitro”. “Provocazione” che sarebbe continuata, da parte dell’arbitro allorché, richiesto di dare spiegazioni circa un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un giocatore, le negava “inducendo il dirigente ad avere una reazione esasperata, umanamente e sportivamente comprensibile in quanto il negativo protagonismo di cui si era reso artefice l’arbitro vanificava il lavoro di settimane, gli sforzi economici della società, la correttezza di una sfida…” e che il dirigente aveva voluto portare soltanto “una sentita rimostrazione”, senza profferire frasi ingiuriose o minacciose. Si chiede, “in via preliminare”, di annullare le sanzioni irrogate e in “via subordinata” la loro riduzione. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Luca Tilia il quale, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l’accoglimento delle richieste formulate in atti. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Vi è da ribadire, in premessa e ai sensi dell’art. 35 C.G.S., che il referto dell’arbitro è munito di efficacia probatoria privilegiata, per cui non si può dubitare di quanto riportato, con assoluta puntualità, sia per l’effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva. Oltre a ciò, costituisce elemento di indiscutibile avallo di quanto riferito la ricostruzione riportata dal Commissario di campo “il direttore generale del Martina Franca, Martino Petrosino…si è introdotto con irruenza nello spogliatoio della terna arbitrale. Due rappresentanti delle forze dell’ordine hanno preso di peso il Petrosino e lo hanno trascinato fuori…” e dal rappresentante della Procura Federale il quale, se è vero che per quanto attiene all’indebita introduzione del dirigente nello spogliatoio della terna arbitrale ha riportato quanto affermato dal direttore di gara, ha poi assunto (con cognizione diretta) che lo stesso, una volta allontanato a forza da quello spogliatoio, si è soffermato nel corridoio antistante per diversi minuti gridando “delinquenti” “giovedì lo ammazzo” “questi li paghiamo noi”, seguito, in queste minacciose affermazioni dal presidente del sodalizio, avv. Luca Tilia, che a sua volta profferiva le frasi “ci vorrebbe l’arresto in flagranza per frode sportiva” e “non è per l’Ischia ma è per far vincere il Lecce domenica prossima”. Posto quanto precede in relazione a quanto riportato in atti, le censure poste dalla difesa, a latere di una ricostruzione dei fatti che appare incontrovertibilmente diversa da quella che si vuole 4 accreditare, non possono essere assolutamente condivise. In primo luogo la reclamante sostiene, per quanto riguarda la sanzione irrogata alla società, che il direttore generale e il presidente potevano legittimamente essere presenti negli spogliatoi in quanto inseriti nella lista consegnata al Commissariato di Polizia e, inoltre, il Petrosino aveva partecipato al preliminare briefing sulla sicurezza. “Lo stesso, pertanto, era autorizzato permanentemente a stazionale nell’area spogliatoio”. In disparte la radicale irragionevolezza di quest’ultima deduzione, in quanto non si comprende ove la dedotta permanente autorizzazione sia stata rilasciata, vi è da dire che la difesa confonde i piani di efficacia della c.d. lista presentata alle Forze dell’Ordine con quella da consegnarsi all’arbitro prima della gara ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F., poiché solo l’inclusione dei dirigenti in quest’ultima, unicamente in quest’ultima, consente loro di accedere e sostare nell’area dell’impianto sportivo. Il direttore generale Petrosino e il Presidente Tilia non vi erano inclusi e, conseguentemente, la loro presenza in locali di stretta pertinenza degli atleti e degli ufficiali di gara non solo non era legittima ma è stata utilizzata per recare agli ufficiali di gara gravi offese e minacce, in palese contrasto con le norme che impongono alla società ospitante di assicurare le condizioni per una serena e corretta gara e di impedire che qualsiasi atto lesivo dell’incolumità degli arbitri possa essere recato da qualsiasi soggetto. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla società reclamante si dimostra, pertanto, pienamente congrua e validamente sostenuta, nella sua giuridica portata, dalle norme poste a presidio della regolarità delle partite, obiettivamente e gravemente violate nella circostanza. Sul punto, per quanto detto, il ricorso deve respingersi. Deve altresì respingersi la censura rivolta alla decisione di irrogare al direttore generale Martino Petrosino l’inibizione sino al 31.12.2016. Divergente, in modo netto e sostanziale, dalla realtà fenomenica emergente dagli atti ufficiali allegati è la ricostruzione offerta dalla difesa: non vi era nessuna autorizzazione che consentiva al Petrosino di essere in quella parte dell’impianto; non vi era alcuna porta aperta dello spogliatoio; non vi è stata alcuna richiesta, in modi urbani, di “chiarimenti”; non vi è stato alcun atteggiamento provocatorio dell’arbitro che abbia indotto la sconsiderata reazione del dirigente. Ma neppure trova conforto l’argomentazione che le frasi dallo stesso profferite - dopo il tentativo di portare violenza all’arbitro e le offensive espressioni rivoltegli (circostanza questa che, a detta del rappresentante della Procura Federale sarebbe stata confermata dai rappresentanti delle forze dell’ordine, cfr. l’allegato del Sostituto Procuratore Federale) - siano il risultato di una confusa ed erronea ricostruzione, in pratico di uno stravolgimento dei fatti perché le stesse, oltreché essere state puntualmente (e non confusamente) riportate dallo stesso rappresentante della Procura, sono, nella loro esatta descrizione, riferite anche dal Commissario di Campo. E allora, alla luce del complessivo atteggiamento tenuto dal direttore generale, la sanzione complessivamente inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure appare più che congrua nella sua entità e più che giustificata a fronte della gravissima lesione delle norme sportive recata dal direttore generale sig. Petrosino che, in uno spazio temporale apprezzabilmente lungo, ha reiteratamente insultato, minacciato e tentato di colpire l’arbitro, concretizzando così un assurdo e inqualificabile stravolgimento di ogni regola sportiva, in primis, e giuridica poi. Anche su questo punto il ricorso dev’essere respinto. La Corte tuttavia ritiene di dover segnalare alla Procura Federale, alla quale dispone che siano trasmessi gli atti, anche il comportamento del presidente Luca Tilia. Lo stesso, che non risulta sanzionato dal giudice di prime cure, si è reso autore di alcune gravi espressioni che, rafforzate da analoghe frasi del direttore generale e dall’acceso contesto che ne sembra rafforzare l’intrinseca forza, appaiono meritevoli di un’approfondita valutazione da parte del competente organo inquirente. Infatti, se il sig. Petrosino ha affermato, nel contesto della sua violenta azione, che “questi li paghiamo noi”, intendendo verosimilmente riferirsi alla terna arbitrale, l’avv. Tilia è andato oltre, affermando che ci dovrebbe essere “l’arresto in flagranza per frode sportiva”, rivolta all’arbitro la cui direzione sarebbe stata orientata dalla volontà di “far vincere il Lecce domenica prossima”. 5 Tali affermazioni appaiono, a questa Corte, meritevoli di sereno e ragionato approfondimento da parte della Procura della posizione del sig. Tilia che, si ripete, non sembra essere stato oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure. Quanto sin qui argomentato, quindi, depone per l’assenza di alcuna ragione o motivo per supportare una favorevole decisione sulle pretese avanzate dalla società reclamante il cui ricorso, pertanto e conclusivamente, dev’essere respinto in toto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. di Martina Franca (Taranto). Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla posizione del sig. Luca Tilia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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