F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ASD PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARRICIELLO DANIELE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ASD PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARRICIELLO DANIELE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016) La società A.S.D. Progreditur Marcianise impugna la sanzione indicata in epigrafe, inflitta al calciatore Farriciello Daniele, in relazione alla gara del Campionato di Serie D 2015/2016, Girone H, Torrecuso/Marcianise, disputata il 7.2.2016. La ricorrente chiede la riduzione della sanzione di tre giornate di squalifica, affermando che i fatti all’origine della misura adottata nei confronti del calciatore devono essere ridimensionati e, pertanto, anche la sanzione va adeguatamente rimodulata. A sostegno della propria richiesta, la società deduce che durante un’azione di posizionamento, nei pressi dell’area di rigore avversaria, in attesa che venisse battuto un calcio di punizione, si sono svolti tra il Farriciello e un calciatore avversario suo marcatore degli spintoni ed abbracci “tipici di quando in zona d’attacco si cerca la migliore posizione”, ma “senza violenza e senza arrecare danni fisici o perdite ematiche all’avversario, senza bisogno dell’intervento dell’arbitro o di compagni per separarli”(…) “La Manata del Farricilello è stato un gesto istintivo e non provocatorio o violento”. Il ricorso non merita accoglimento. Il referto arbitrale indica in modo preciso le circostanze di fatto alla base del provvedimento di espulsione: “il Farriciello, a gioco fermo, colpiva volontariamente un calciatore avversario al volto con una manata (a mano aperta) di media entità, senza comunque provocare alcun infortunio o escoriazioni visibili al malcapitato che poteva riprendere immediatamente il gioco”. L’assenza di particolari circostanze aggravanti e il riferimento ad un possibile collegamento con la fase di gioco non bastano, da sole, a sminuire la rilevanza disciplinare della condotta posta in essere dal calciatore. Ne consegue, pertanto, la correttezza e l’adeguatezza della sanzione irrogata dal Giudice di primo grado. In definitiva, quindi, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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