COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 161 del 29/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO GUALDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO – ATLETICO GUALDO DISPUTATA IL 10.03.2016 A PROMANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.155 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 400,00; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALASSO VINCENZO PER QUATTRO GARE;ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE KARAKACI ELDI PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 161 del 29/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO GUALDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO – ATLETICO GUALDO DISPUTATA IL 10.03.2016 A PROMANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.155 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 400,00; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALASSO VINCENZO PER QUATTRO GARE;ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE KARAKACI ELDI PER QUATTRO GARE.HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’odierna audizione delle parti dinnanzi a questa Corte ha permesso di ricostruire quanto realmente accaduto al termine della gara; più precisamente, il direttore di gara ha puntualizzato che subito dopo il triplice fischio di chiusura, alcuni sostenitori del Promano, che erano entrati in campo insieme ai propri calciatori, si dirigevano in modo minaccioso verso i componenti della panchina dell’Atletico Gualdo a cui difesa si ponevano i propri atleti, ed in particolare i calciatori Galasso Vincenzo e Karakaci Eldi. La calma è stata riportata con l’intervento della forza pubblica. I fatti sono sicuramente gravi, ma non si può trascurare la circostanza che la rissa, così come confermato dall’arbitro, è stata originata dai sostenitori del Promano e che i calciatori più imponenti fisicamente (Galasso e Karakaci) si sono posti a difesa dei componenti della propria panchina. Tutto ciò premesso, si ritiene congruo ridurre l’ammenda ad €. 250,00 alla società reclamante e la squalifica dei calciatore Galasso Vincenzo e Karakaci Eldi rispettivamente a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce: l’ammenda ad €. 250,00 alla società reclamante; la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Galasso Vincenzo a tre giornate effettive di gara; la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Karakaci Eldi a tre giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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