COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Del 04/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 631 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente A.S.D. Riva Malcontenta del Sig. GAZZETTA Christian Calciatore A.S.D. Riva Malcontenta del Sig. GRONDINI Denis Dirigente A.S.D. Riva Malcontenta del Sig. VIGO Massimo Dirigente A.S.D. Riva Malcontenta della Società A.S.D. Riva Malcontenta

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Del 04/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 631 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente A.S.D. Riva Malcontenta del Sig. GAZZETTA Christian Calciatore A.S.D. Riva Malcontenta del Sig. GRONDINI Denis Dirigente A.S.D. Riva Malcontenta del Sig. VIGO Massimo Dirigente A.S.D. Riva Malcontenta della Società A.S.D. Riva Malcontenta La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/4/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. RIZZETTO Maurizio – Presidente A.S.D. Riva Malcontenta “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gazzetta Christian e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, nelle fila della Società Riva Malcontenta, nel corso di n. 10 gare del Campionato Provinciale Juniores (per quanto riguarda la gara del 21.11.2015 Riva Malcontenta–Robeganese il Giudice Sportivo con delibera del 2.12.2015 ha confermato il risultato conseguito sul campo 1-4 e sanzionato il Calciatore, il Dirigente Accompagnatore e la Società); Il suddetto Presidente deve, inoltre,rispondere della violazione degli artt. 61, commi 1 e 5; 39 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n.2 gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gazzetta Christian, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata ai direttori delle gare e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essere tesserato e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. GAZZETTA Christian – Calciatore A.S.D. Riva Malcontenta “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 10 gare del Campionato Juniores Provinciale nelle fila della Società Riva Malcontenta (per quanto riguarda la gara del 21.11.2015 Riva Malcontenta–Robeganese il Giudice Sportivo con delibera del 2.12.2015 ha confermato il risultato conseguito sul campo 1-4 e sanzionato il Calciatore, il Dirigente Accompagnatore e la Società) senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Rilevato,altresì, che in occasione delle gare del 10/10/2015; del 17/10/2015 e 24/10/2015 il calciatore Gazzetta Christian non ha partecipato alle predette 3 partite, in quanto solo inserito nella lista consegnata all'arbitro e non è subentrato ad alcun compagno nel corso dell'incontro. Rilevato, infine, che il calciatore Gazzetta Christian, pur non avendo preso materialmente parte alle suddette gare, si è reso in ogni caso responsabile della violazione descritta, al pari dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali Grondini Denis e Rizzetto Maurizio, i quali, mediante la rituale sottoscrizione alla partecipazione del calciatore suddetto alle 3 gare sopra menzionate, hanno in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione del calciatore che, tuttavia, tale non era (Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 64 del 21.2.2012, decisione n. 275; dello stesso tenore Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 69 della stagione sportiva 2008-2009,decisione n. 157). Ciò in quanto la consumazione della violazione ascritta al calciatore e ai due Dirigenti Accompagnatori Ufficiali si perfeziona nel momento della sottoscrizione della lista presentata all'arbitro. il Sig. GIRONDINI Denis – Dirigente accompagnatore A.S.D. Riva Malcontenta “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 6 gare del Campionato Juniores Provinciale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gazzetta Christian, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori delle gare e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa: il Sig. VIGO Massimo – Dirigente accompagnatore A.S.D. Riva Malcontenta “per rispondere della violazione della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gazzetta Christian, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. la società S.P.D. RIVA MALCONTENTA, “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/52016. AI dibattimento del 3/5/2016 sono risultati presenti : il Sig. GAZZETTA Christian Calciatore A.S.D. Riva Malcontenta il Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente A.S.D. Riva Malcontenta il Sig. GRONDINI Denis Dirigente A.S.D. Riva Malcontenta il Sig. VIGO Massimo Dirigente A.S.D. Riva Malcontenta la Società A.S.D. Riva Malcontenta rappresentata dal Sig. Rizzetto Maurizio (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente ASD Riva Malcontenta : n. 4 mesi di inibizione a carico del Sig. GAZZETTA Christian Calciatore tesserato Riva Malcontenta : n. 3 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a carico del Sig. GRONDINI Denis Dirigente accompagnatore Riva Malcontenta : n. 60 giorni di inibizione a carico del Sig. VIGO Massimo Dirigente accompagnatore Riva Malcontenta : n. 20 giorni di inibizione a carico dell’ASD Riva Malcontenta : a) n.6 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2016/2017 del Campionato Juniores Provinciale b) ammenda di € 300.= Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra indicati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. RIZZETTO Maurizio Presidente ASD Riva Malcontenta : n. 4 mesi di inibizione a carico del Sig. GAZZETTA Christian Calciatore tesserato Riva Malcontenta : n. 3 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a carico del Sig. GRONDINI Denis Dirigente accompagnatore Riva Malcontenta : n. 60 giorni di inibizione a carico del Sig. VIGO Massimo Dirigente accompagnatore Riva Malcontenta : n. 20 giorni di inibizione a carico dell’ASD Riva Malcontenta : a) n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2016/2017 del Campionato Juniores Provinciale b) Ammenda di € 300.=
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