F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/TFN del 06 Maggio 2016 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: QIANG MING WANG (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pavia S.r.l.), Società A.C. PAVIA S.r.l. – (nota n. 10341/274 pf15-16 AM/us del 30.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/TFN del 06 Maggio 2016
(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: QIANG MING WANG (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Pavia S.r.l.), Società A.C. PAVIA S.r.l. - (nota n. 10341/274 pf15-16 AM/us del 30.3.2016).
Con provvedimento del 30 Marzo 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: - Qiang Ming Wang, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società A.C. Pavia s.r.l., per la violazione dell’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale della F.I.G.C., in combinato disposto con l’art. 15 del C.G.S. della F.I.G.C., per essere venuto meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere sottoscritto e presentato in data 24.7.2015 alla Procura della Repubblica di Pavia, per il tramite della Questura di Pavia, un atto di denuncia - querela nei confronti del signor Massimo Londrosi, senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali, né tanto meno ottenuto, l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia sportiva; - la società A.C. Pavia s.r.l., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per l’operato del proprio legale rappresentante pro tempore Qiang Ming Wang, così come descritto al punto 1) che precede. Alla riunione odierna, la Procura Federale, il Sig. Qiang Ming Wang e la Società A.C. Pavia S.r.l., tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Qiang Ming Wang e la Società A.C. Pavia S.r.l., tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Qiang Ming Wang, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di euro 9.000,00= (novemila), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto) e ammenda di euro 6.000,00= (seimila); pena base per la Società A.C. Pavia S.r.l. sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione e sanzione dell’ammenda di euro 12.000,00= (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 8.000,00= (ottomila); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Qiang Ming Wang, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di euro 6.000,00= (seimila); per la Società A.C. Pavia S.r.l. sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 8.000,00= (ottomila); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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