COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO LIBERTAS S. MARCO TROTTI – GARA LIBERTAS S. MARCO TROTTI / PONTICELLI DEL 30/04/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO LIBERTAS S. MARCO TROTTI – GARA LIBERTAS S. MARCO TROTTI / PONTICELLI DEL 30/04/2016
Il G.S.T., letti gli atti Ufficiali di gara, rilevato che la gara non si è disputata atteso l’inadempimento della soc. Libertas S. Marco Trotti che non procedeva prima dell’inizio della partita a versare la somma intimata e dovuta al Comitato Regionale Campania F.I.G.C.; rilevato che la società Libertas S. Marco Trotti preannunciava il reclamo in data 03/05/2016 ed in pari data pervenivano al Comitato Regionale Campania F.I.G.C. i motivi; considerato che nel Comunicato Ufficiale n. 217/A del 14/12/2015 la F.I.G.C., nella persona del Presidente Federale e del Segretario, veniva pubblicata la delibera ad oggetto l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di gara, specificando che gli eventuali reclami, unitamente ai relativi preannunci, devono pervenire entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara; considerato che la gara doveva disputarsi il 30/04/2016 per cui il preannuncio di reclamo ed i relativi motivi dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 02/05/2016, mentre sono pervenuti entrambi il 03/05/2016; rilevato, pertanto che sia il preannuncio che i motivi del reclamo sono pervenuti in ritardo rispetto ai termini previsti e riportati nel predetto Comunicato Ufficiale n. 217/A della F.I.G.C.; tutto ciò premesso, letti gli artt. 33, comma 2, 46, 17 C.G.S. e l’art. 53 NOIF
DELIBERA
l’inammissibilità del reclamo così come proposto dalla società Libertas S. Marco Trotti per le motivazioni di cui in premessa; di infliggere alla società, Libertas S. Marco Trotti la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; di infliggere alla società Libertas S. Marco Trotti l’ammenda di euro 300,00 (trecento) per prima rinuncia, sanzione pecuniaria aggravata perché avvenuta nelle ultime quattro giornate di Campionato; di trattenere la tassa reclamo versata dalla società Libertas S. Marco Trotti a mezzo bonifico bancario.
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