COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 12 maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto signor Cassitta Amedeo Allenatore Società Sef Tempio Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 28.04.2016. (Campionato di Promozione) gara Usinese / Sef Tempio del 24.04.2016

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 12 maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto signor Cassitta Amedeo Allenatore Società Sef Tempio Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 28.04.2016. (Campionato di Promozione) gara Usinese / Sef Tempio del 24.04.2016 Con reclamo tempestivamente proposto il tesserato Cassitta Amedeo allenatore della società Sef Tempio Pausania, impugnava la decisione del Giudice Sportivo con la quale egli è stato squalificato per tre gare perché “allontanato dal terreno di gioco per proteste, dopo la notifica del provvedimento insultava e spingeva il direttore di gara fino all’intervento di calciatori e dirigenti della sua società”. Il reclamante contesta la ricostruzione degli eventi fatta dall’arbitro, negando di aver proferito insulti all’indirizzo di quest’ultimo, e di avere avuto con lo stesso direttore di gara alcun contatto fisico, ed afferma invece di avere protestato in modo veemente, e che i giocatori ed il dirigente accompagnatore si sarebbero avvicinati soltanto per sentire le ragioni dell’arbitro per la decisione di gioco contestata, e non per dividere i due contendenti. Il reclamante, quindi, sostiene che la sanzione a lui inflitta sia eccessiva e chiede l’annullamento, ovvero in subordine, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti in esame. La Corte di Appello Sportiva Territoriale, letti gli atti del procedimento, ed in particolare il referto arbitrale, che, si ricorda, ai sensi dell’articolo 35, comma 1°, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che la descrizione egli eventi fatta dall’arbitro risulta completa e circostanziata, di modo che i fatti descritti devono ritenersi pienamente provati. Peraltro, il tesserato non adduce nel proprio reclamo alcun elemento che possa far rientrare il resoconto dell’arbitro in qualche modo incompleto o contraddittorio, e quindi eventualmente discutibile. Ciò premesso, la Corte d’Appello Sportiva ritiene la sanzione di tre giornate di squalifica inflitte al tesserato Cassitta Amedeo adeguata alla gravità dei fatti commessi, considerato che egli è entrato nel terreno di gioco, ha insultato il direttore di gara ed è entrato in contatto fisico con lui, pertanto si respinge il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo, e si dispone l’incameramento della tassa.
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