F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Marco NAPPI / ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO (119/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA: all. Marco NAPPI / ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO
(119/45)
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI
Il sig. Marco NAPPI, nella sua qualità di allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale veniva affidata la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, partecipante al campionato di Serie D, relativamente alla stagione sportiva 2014/15, in data 23.03.2015 presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della predetta società. Nel ricorso spiegava che con scrittura privata redatta su accordo tipo fra società aderenti alla LND a firma del legale rappresentante della A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, che allegava al ricorso, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €10.000,00 quale premio di tesseramento annuale da versarsi in unica soluzione. Il ricorrente assumeva, inoltre, che nel corso del rapporto veniva esonerato una prima volta, nell'ottobre 2014, dalla conduzione tecnica della prima squadra e che successivamente, dopo aver messo a disposizione della resistente le proprie energie lavorative, veniva richiamato a prestare la propria attività per la quale era stato assunto il 27.12.2014 per essere definitivamente esonerato, verbalmente, in data 10.02.2015; anche in questo caso il ricorrente comunicava alla società di rimanere a disposizione tramite missiva a firma del proprio legale. Specificava che aveva ricevuto dalla A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO solamente la somma parziale di € 2.000,00 e che a nulla erano valsi i tentativi di componimento bonario della pendenza e concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.000,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. La resistente, con nota del 02.10.2015, a firma del Presidente, Sig. Franco LANZILLOTTA, controdeduceva contestando il ricorso proposto, allegando a sostegno lettera liberatoria sottoscritta dal ricorrente datata 08.01.2015, corredata di documento d'identità, precisando in particolare che nel documento prodotto il sig. Marco NAPPI affermava di non aver nulla a pretendere dalla A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO. L'allenatore replicava alle controdeduzioni della società contestando fermamente la produzione documentale della resistente, negando di aver mai sottoscritto il documento prodotto e per l’effetto dichiarava di disconoscere formalmente l'autografia della sottoscrizione, producendo altri documenti firmati dal ricorrente per comparazione. Sottolineava, inoltre, come nulla veniva specificato dalla resistente circa i tempi e le modalità del pagamenti eventualmente effettuati. Il Collegio Arbitrale decideva di investire la Procura Federale del caso e con comunicazione del 27.01.2016 trasmetteva alla stessa tutta la documentazione del procedimento affinché accertasse 1'effettiva veridicità delle dichiarazioni contrastanti sostenute dalle parti. La Procura Federale, acquisito il fascicolo, provvedeva a convocare le parti interessate. Il ricorrente, ascoltato a riguardo, dichiarava, tra le altre, che il compenso pattuito verbalmente ad inizio stagione era di € 20.000,00 e che sull'accordo economico siglato il Direttore Sportivo della Società, sig. Francesco MOLINO, riportava € 10.000,00, perché lo aveva firmato in bianco; successivamente all'esonero definitivo chiedeva al Direttore Sportivo copia del contratto ricevendo in risposta che non ne aveva possesso. Aggiungeva di aver avuto copia dell'accordo via mail dalla LND alla quale aveva inoltrato richiesta a riguardo e in tale circostanza prendeva atto che l’accordo prevedeva un compenso di € 10.000, quale premio di tesseramento, confermando di aver ricevuto solamente € 2.000,00, tramite due bonifici ciascuno di € 1.000,00, mentre sul residuo la resistente rimandava sempre ad ogni richiesta presentata, precisando che la richiesta scritta a firma del proprio legale, datata 05.03.2015, rimaneva senza riscontro alcuno. A domanda specifica, circa la richiamata liberatoria prodotta da parte resistente, l'allenatore affermava che non avrebbe mai potuto firmare tale documento a gennaio, dopo il primo esonero e con buona parte della stagione ancora da disputare sottolineando lo stupore alla vista della liberatoria stante anche l’assenza di prova circa i tempi e modi di pagamento delle sue spettanze. Precisava, infine, a chiarimenti, che l'affermazione circa il fatto di disconoscere la propria firma si riferiva non tanto al fatto che la stessa fosse apografa, in quanto sembrava effettivamente la propria, ma che la sottoscrizione poteva essere stata carpita con inganno, ribadendo lo stupore in merito alla data impressa alla liberatoria e al silenzio a riguardo della società alla prima richiesta del 05.03.2015. Successivamente veniva ascoltato il sig. Francesco MOLINO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, il quale riferiva di aver contattato e tesserato l’allora allenatore ricorrente e che si occupava personalmente dei contratti, tra cui anche quello del sig. Marco NAPPI, evidenziando che inizialmente l'allenatore aveva chiesto un compenso pari ad € 20.000,00 al quale, però aveva fatto subito presente che la società non era in grado di far fronte a tale cifra. A detta del sig. MOLINO il ricorrente affermava, in risposta, che il lato economico non rappresentava un problema cosicché, nel luglio 2014, nello studio del Presidente della società, sig. Candelieri, l’allenatore firmava il contratto in bianco. A domanda specifica il sig. MOLINO dichiarava che era stato lui stesso a compilare successivamente il contratto, nei dati e nelle cifre, pari ad €10.000,00, precisando che avrebbe potuto inserire qualsiasi importo inferiore ma reputava congruo tale compenso per la stagione sportiva 2014/15. Il sig. MOLINO affermava, inoltre, che il giorno in cui firmò il contratto economico in bianco al sig. NAPPI fu sottoposto altro foglio dove apposte la sua firma apografa, confermando che quel foglio era lo stesso che gli veniva mostrato ma che, a differenza del contratto, non aveva provveduto lui a riempirlo disconoscendo la grafia. Concludeva asserendo che il ricorrente aveva percepito solo € 2.000,00 pagate in due tranche di € 1.000,00. Al termine dell'istruttoria la Procura Federale evidenziava che quanto affermato dal sig. Marco NAPPI poteva, ragionevolmente, corrispondere a verità. Infatti la relazione federale sottolineava che, dalle deposizioni e dalla documentazioni in atti, il NAPPI affermava di aver sottoscritto in bianco un contratto con la A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO con un compenso pattuito di € 20.000,00 poi ridotto ad € 10.000,00, fatti che venivano confermati dall'allora Direttore Sportivo sig. Francesco MOLINO; il NAPPI dichiarava, ancora, di disconoscere la propria firma precisando poi che si riferiva al fatto che potesse essere apocrifa e anche tale circostanza veniva confermata dal MOLINO. Per quanto concerne la liberatoria nella relazione della Procura Federale, alle conclusioni in essa contenute, emergeva che il documento era datato 08.01.2015, quindi nell'eventualità sottoscritta dal tecnico a stagione ampiamente in corso e, di conseguenza, nel caso di specie, la società avrebbe corrisposto al ricorrente, già nel mese di gennaio, l'intero compenso per tutta la stagione; il che rappresentava, nel caso, un "unicum" nel panorama nazionale e non solo, evidenziando la discutibilità circa i tempi di produzione della liberatoria stessa (dopo 7 mesi e non subito alla prima richiesta del ricorrente) da parte della A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO. Per la Procura Federale la società non forniva prova dell'avvenuto pagamento del saldo dell'accordo economico e immaginare che la società avesse versato "in nero" il saldo, come potrebbe anche lasciare intendere la liberatoria risultava arduo, ricordando che l'allenatore veniva esonerato definitivamente a febbraio. Concludeva specificando che la sollevata questione da parte dell'allenatore sig. Marco NAPPI, con ragionevole certezza, poteva presentare probabili aspetti di fondatezza, dopo aver anche appurato che, da quanto risultava agli atti istruttori, era usuale alla A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO acquisire firme in bianco da parte dei propri tesserandi su documenti riguardanti il loro rapporto, anche futuri, con la società. La Procura Federale, rimanendo a disposizione, rimetteva la relazione con acclusa documentazione a chi di dovere per le valutazioni del caso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e all'intero incartamento agli atti del procedimento, tenuto conto soprattutto ed in maniere assorbente delle indagini effettuate dalla Procura Federale, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione ed acquisite al fascicolo, ritiene di accogliere il ricorso. La documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla Procura Federale, infatti, offrono ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la volontà dell'accordo in forza del quale viene richiesto il pagamento. Allo stesso modo risulta provato anche l'ammontare della somma richiesta. Il Collegio quindi, PQM accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.S.D. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO di corrispondere al sig. Marco NAPPI la somma di € 8.000,00 a titolo di saldo del premio di tesseramento, oltre ad € 50,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 8.050,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio.
La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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