F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Domenico DI TRANI / USD TOLLESE CALCIO (168/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA: all. Domenico DI TRANI / USD TOLLESE CALCIO
(168/45)
ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Ivano CORRADA
Con ricorso del 16.06.2015 l’allenatore di base UEFA B Domenico DI TRANI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società U.S.D. TOLLESE CALCIO, il pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15. Nel ricorso il tecnico spiegava che la società TOLLESE CALCIO gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di 1^ Categoria e che, con scrittura privata del 28.08.2014 allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 2.000,00 quale premio di tesseramento. Tale accordo economico é stato depositato presso il Comitato Regionale Abruzzo della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 18.01.2016, copia dell'accordo e della data di deposito. Il tecnico precisava di essere stato esonerato verbalmente in data 19.10.2015 informando la società della sua intenzione di rimanere a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva, dapprima con telegramma del 20.10.2014 e successivamente con lettera raccomandata del 09.11.2014, ricevuta dalla società in data 10.11.2014. Al termine della stagione, poi, provvedeva a richiedere il premio di tesseramento pattuito con nota del 26.05.2015, ricevuta dalla TOLLESE CALCIO in data 27.05.2015, come da documentazione agli atti del procedimento. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016, ricevuta dalla convenuta il 12.01.2016, provvedeva ad invitare la società TOLLESE CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La società convenuta, con missiva del 21.01.2016 indirizzata sia al Collegio Arbitrale che al ricorrente, esponeva in primo luogo come il tecnico avesse risolto volontariamente il rapporto, allontanandosi dalla società e dalla guida tecnica della prima squadra per svolgere attività presso un'altra società. Continuava, poi, spiegando come avesse cercato di ricontattare l'allenatore per affidargli nuovamente la guida della squadra, senza tuttavia riuscirvi proprio perché il tecnico era impegnato con altro sodalizio. Da ultimo precisava come l'importo concordato dovesse essere considerato come un mero rimborso spese e che, pertanto, nulla era dovuto al tecnico in quanto gli erano già stati corrisposti i rimborsi relativi al periodo trascorso alla guida della squadra, per un importo pari a 750,00 euro. Concludeva richiedendo preliminarmente l'audizione dei Sig.ri Paolo D'Orazio e Maurizio Flacco, come testimoni del comportamento tenuto dal tecnico, e nel merito il rigetto del reclamo in quanto infondato. Il tecnico, con memoria del 30.01.2016 inviata sia al Collegio Arbitrale che alla controparte, contestava integralmente le eccezioni della società, in fatto come in diritto. In particolare segnalava come, nel prendere atto dell'esonero, avesse inviato alla società prima un telegramma e poi una raccomandata senza ricevere dalla società alcuna comunicazione in merito. Quindi provvedeva a richiedere il premio pattuito direttamente alla convenuta per poi, nell'inerzia della stessa, vedersi costretto ad adire questo Collegio. Concludeva quindi rinnovando la richiesta formulata nel ricorso introduttivo. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. Le eccezioni della società convenuta, infatti, risultano da un lato prive di riscontri e dall'altro infondate. L'eventuale comportamento illecito del tecnico, infatti, andava segnalato prontamente alla Procura Federale per gli accertamenti del caso; inoltre, l’ipotesi di un abbandono da parte del ricorrente della guida della squadra andava eccepito nel momento in cui il tecnico stesso comunicava alla società l'esonero e la relativa disponibilità al proseguimento dell'attività. Va osservato, infine, come il premio di tesseramento non sia qualificabile come un rimborso spese e vada, pertanto, corrisposto integralmente al tecnico, anche in considerazione della mancata prova dei pagamenti effettuati dalla società, in difetto dei quali non e possibile ricalcolare la pretesa del ricorrente. La documentazione prodotta dal ricorrente, in definitiva, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta, così come richiesta dal ricorrente medesimo. PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S.D. TOLLESE CALCIO di corrispondere al sig. Domenico DI TRANI la somma di € 2.000,00 a titolo di premio di tesseramento oltre ad € 20,00 quali interessi equitativamente calcolati, per complessivi € 2.020,00, maggiorati, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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