F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Gian Luigi STAFFA / ASD GRIFONE MONTEVERDE ( 169/45) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:all. Gian Luigi STAFFA / ASD GRIFONE MONTEVERDE
( 169/45)
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI
Con ricorso del 10 giugno 2015 l’allenatore dilettante di terza categoria Gian Luigi STAFFA regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società ASD GRIFONE MONTEVERDE in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla suddetta Società partecipante al Campionato di Eccellenza Laziale 2014/2015 di pagargli la somma di € 9000 quale premio di tesseramento distribuito in dieci ratei mensili di Euro 900 scadenti dal 31-08-2014 al 30-05-2015 oltre gli interessi di mora, svalutazione monetaria e rimborso spese previste al punto 2b dell'accordo economico. Il tecnico dichiara inoltre di essere stato esonerato il 22 settembre 2014 con comunicazione verbale e lo stesso il giorno 23 settembre 2014 avvisava tramite raccomandata la società di rimanere a disposizione della stessa sino al termine del campionato. Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato con la Società il 4 agosto 2014 mediante scrittura privata la stessa non ha effettuato il pagamento delle 10 rate scadute, di € 900 per un totale di € 9000. La ASD GRIFONE MONTEVERDE invitata da questo Collegio il giorno 04-01-2016 con raccomandata A/R ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alludendo che vi fosse stato un incontro tra la Società e l'allenatore Staffa da cui scaturiva che non vi erano i motivi per formalizzare il tesseramento con la stessa società, inoltre riferiva che lo Staffa non aveva ancora saldato la quota di adesione con l'Associazione Allenatori. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di parziale accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall' allenatore e fa obbligo alla ASD GRIFONE MONTEVERDE di pagargli la somma di € 9000 quale premio di tesseramento oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 45 per un totale di € 9045. L'importo complessivo di € 9045 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale visto il mancato deposito,da parte dell'allenatore, dell'accordo economico presso il Comitato Regionale competente. Per quanto riguarda il rimborso spese previste al punto 2b non essendo documentate non vengono rimborsate. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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