F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all.: Cristiano BACCI / US FOLGORE CARATESE (181/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all.: Cristiano BACCI / US FOLGORE CARATESE (181/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 29.06.2015, l'allenatore professionista di 2° categoria Uefa A Cristiano BACCI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società U.S. FOLGORE CARATESE, il pagamento della complessiva somma lorda di € 19.528,33, di cui € 13.494,00, la stagione sportiva 2013/2014, € 5.577,33, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che risulterà dall'eventuale esibizione da parte della società del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali. L'allenatore ha comunicato che con regolare contratto tipo, sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013, di cui ha allegato copia, la società U.S. Folgore Caratese, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della LND, stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo lordo di € 19.000,00, per stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015. L'allenatore ha comunicato, altresì, che in data 31.01.2015 il rapporto veniva risolto consensualmente, come da comunicazione allegata in atti, e che avendo percepito solo € 5.506,00, per la stagione sportiva 2013/2014, al netto delle ritenute dovute, ed € 5.049,00, per la stagione sportiva 2014/2015, sempre al netto delle ritenute di legge, é creditore di € 11.083,33 per il primo anno ed € 5.049,00 per il secondo anno. La U.S. Folgore Caratese a.s.d., a mezzo del proprio difensore, con fax del 6 e 7.07.2015, ha inoltrato alla Segreteria di questo Collegio Arbitrale la richiesta di notizie circa le procedure da seguire in caso di instaurazione di procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. ed avendole ricevute telefonicamente ha comunicato di attendere l’invito scritto per la formalizzazione delle controdeduzioni. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che I'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione per la stagione sportiva 2013/2014 e 2014/2015, sono stati depositati rispettivamente in data 29.10.2013 e 06.10.2014, presso i loro Uffici. La convenuta invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Bacci Cristiano, con raccomandata del 20.01.2016, ha fatto pervenire le controdeduzioni, a mezzo del proprio legale, con le quali ha evidenziato quanto segue: a- che la U.S. Folgore Caratese a.s.d., nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, ha partecipato al Campionato di Serie D-Interregionale; b- che, in data 24.10.2013, la società Folgore Caratese e l’allenatore Bacci Cristiano, allenatore professionista di 2^ Categ.-Uefa A, hanno sottoscritto un accordo con il quale, a fronte di un compenso fisso lordo di € 19.000,00, per la stagione 2013/2014 e 2014/2015, il sopra citato allenatore é stato nominato responsabile della 1^ squadra; c- che l'accordo in questione é stato depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D., come previsto dalla normativa della F.I.G.C.; d- che il sig. Bacci Cristiano, dal 24.10.2013 e fino al 30.01.2015, ha svolto le mansioni di allenatore della I^ squadra della società convenuta; e- che, in data 30.01.2015, 1'allenatore Bacci ha informato la società della sua volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico ricevuto il 24.10.2013; f- che il sig. Bacci Cristiano ha adito il Collegio Arbitrale della L.N.D., notificando il proprio ricorso in data 01.07.2015, per ottenere il riconoscimento della somma di € 19.528,33, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, da parte della Folgore Caratese; g- che, in data 12.01.2016, la Segreteria del Collegio Arbitrale della L.N.D. ha invitato lo scrivente a produrre le proprie controdeduzioni. La convenuta di tutto quanto sopra elencato ha fornito apposita documentazione, allegata in atti. Pertanto, la U.S. Folgore Caratese con il presente documento si é costituita nel procedimento e ne ha contestato il contenuto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sotto evidenziati. Al termine della 23^ giornata di campionato il rapporto tra la società Folgore Caratese e l'allenatore Bacci Cristiano si é interrotto con la squadra posizionata al 16° posto della classifica, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte e che a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente la risoluzione del contratto é avvenuto per le dimissioni del Bacci e non in modo consensuale tra le parti. Ciò é scaturito dal raggiungimento di un accordo intercorso tra l'allenatore Bacci Cristiano e la società portoghese dello Sporting Clube Olhanese-Futebol SAD, militante nella Segunda Liga Portuguesa, come riportato da fonti di stampa le quali scrivono che già in data 4.02.2015 é stato raggiunto l'intesa, confermata ufficialmente in data 09.02.2015, quando la stessa società portoghese ha rilasciato un comunicato stampa riportante la notizia del conferimento dell'incarico al sig. Bacci Cristiano. Pertanto, anche se il ricorrente ha richiesto i compensi fino alla data di gennaio 2015 e opportuno precisare che nulla gli é dovuto oltre tale data. La società convenuta ha, ancora, comunicato che nonostante il discutibile comportamento dell'allenatore sono stati fatti numerosi tentativi per arrivare ad una soluzione bonaria della controversia incontrando sempre resistenza dalla parte opposta. La società ha, ancora, comunicato che il ricorso del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile così come l’instaurazione del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. non essendo presente alcuna clausola sull'accordo sottoscritto dalle parti circa la competenza a decidere sulle controversie nascenti durante il rapporto lavorativo da parte del sopracitato Collegio Arbitrale; inoltre, con il primo Comunicato Ufficiale della stagione, la L.N.D. disciplina l'attività della nuova stagione sportiva, indicando al punto denominato "Allenatori" le previsioni ad essi inerenti, cosa che in tale stagione non é avvenuta. La L.N.D., con il C.U. n. 1 dell' 1.07.2013, al punto 14, ha previsto: "la materia regolante il rapporto tra società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di comunicato ufficiale di successiva pubblicazione". Successivamente, in data 7.10.2013, con il C.U. n. 89, la L.N.D. sciogliendo la riserva ha disposto che : "a seguito delle intese intercorse tra la L.N.D. e A.I.A.C., gli Allenatori professionisti tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo L.N.D.-A.I.A.C.-F.I.G.C.", aggiungendo che "in caso di contestazioni relative (...) agli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica, competente, a decidere e il Collegio Arbitrale presso la L.N.D". Pertanto, in assenza di un accordo tipo tra L.N.D. e A.I.A.C., che non risulta essere stato pubblicato nel prosieguo della stagione sportiva 2013/2014, e stato sottoscritto un contratto sprovvisto di una valida ed efficacia clausola compromissoria, avendo utilizzato un accordo sul modello-tipo in uso presso la lega Pro in cui non vi e alcun riferimento ad adire il Collegio Arbitrale della L.N.D. ma solo a quello istituito presso la sopracitata che può essere adito solo da tesserati e/o società appartenenti alla Lega Pro e considerato che il ricorrente Bacci é abilitato quale allenatore professionista ma essendo tesserato per una società dilettantistica, risulta sprovvisto della legittimazione attiva per ricorrere al Collegio Arbitrale della Lega Pro. Invece, per quanto attiene la possibilità di adire il Collegio Arbitrale L.N.D., indubbia sembra essere la sussistenza della legittimazione attiva, ma parimenti non può dirsi dell'esistenza, validità ed efficacia della clausola compromissoria contenuta nell'accordo sottoscritto dalle parti. La società ha, inoltre, comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti non é valido in quanto l'accordo economico non é quello previsto dal modello della L.N.D.-A.I.A.C., inesistente nel corso della stagione sportiva 2013/2014, ma gli artt. 94 N.O.I.F. e 45 Regolamento della L.N.D. sono stati violati in riferimento alla seguente stagione 2014/2015. Infatti le parti avrebbero dovuto sottoscrivere il modello di accordo-tipo previsto nel C.U. n. 1 del 1.07.2014, per la stagione sportiva 2014/2015. Da ciò consegue un'invalidità parziale dell'accordo relativamente alla stagione 2014/2015; inoltre, l'accordo appare essere in contrasto con il requisito della validità temporale dello stesso. Infatti, mentre per gli allenatori tesserati con società professionistiche hanno la facoltà di stipulare contratti pluriennali, e fatto obbligo agli allenatori tesserati con società dilettantistiche di stipulare un accordo economico della durata di un anno. Dalla stagione sportiva 2014/2015 l’art. 5 dell'accordo economico tra allenatori professionisti e società dilettantistiche ha espressamente previsto la validità di contratti solo per una stagione sportiva essendo vietato la sottoscrizione di contratti economici pluriennali. Pertanto, l’accordo in questione risulta non valido perché biennale e, pur sostenendo la validità dell'accordo per la stagione sportiva 2013/2014, tale ragionamento non può essere valido per la stagione 2014/2015, dal momento che le parti avrebbero dovuto emendare il precedente accordo almeno per la seconda stagione in ottemperanza alle disposizioni della L.N.D. La società ha, ancora, comunicato che al ricorrente sono state corrisposte somme di denaro con le modalità di un lavoratore dipendente (una serie di ingenti somme per contributi che non sarebbero stati dovuti) ciò perché ingannata dalla qualifica di allenatore professionista e dall'accordo con economico redatto su modulo riservato alle società professionistiche, e ciò dovra essere tenuto presente dal Collegio Arbitrale nella ipotesi di ritenere valido l'accordo sottoscritto per entrambe le stagioni, l'importo massimo dovuto si dovra rideterminare in € 13.099,64 (di cui IRPEF s.s. 13/14 € 3.366,63; retribuzione s.s.13/14: 6.568,93; IRPEF s.s.14/15: € 2.149,57; Retribuzione s.s. 14/15: € 1,044,51). Invece, ritenendo valido solo il primo anno dell'accordo economico, l’importo massimo dovuto ammonterà ad € 9.905,56 (di cui IRPEF s.s. 13/14 € 3.366,63 e retribuzione s.s. 13/14 € 6.568,93). In virtù di quanto argomentato le somme corrisposte nella stagione sportiva 2014/2015 dovranno essere restituite alla società o, alternativamente, poste in compensazione con quanto eventualmente il Collegio Arbitrale riterrà dovuto per la stagione sportiva 2013/2014. Infine, la società ha richiesto che i contributi assistenziali e previdenziali, (€ 3.729,08, stagione sportiva 2013/2014, ed € 1.800,04 stagione sportiva 2014/2015, che sono risultati a totale beneficiò del ricorrente, dovranno essere computati per stabilire 1'eventuale somma dovuta al Bacci. La società, inoltre, ha chiesto che gli interessi di mora vengano calcolati in forma legale e che nulla dovrà essere dovuto al Bacci per il risanamento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento del Collegio Arbitrale. Infine, la società ha chiesto in via preliminare e/o pregiudiziale di: - dichiarare inammissibile i ricorso del Bacci Cristiano per carenza giurisdizionale e/o competenza di questo Collegio in assenza di una clausola compromissoria valida ed efficacia apposta sul contratto in questione. In via principale nel merito: - accertata la violazione della norma Federale in riferimento al modulo-tipo ed alla durata, dichiarare l'accordo del 24.10.2013 invalido e, per l'effetto dichiarare non dovuto alcunché al ricorrente, rigettando anche la richiesta di applicazione degli interessi di mora nonché la pretesa risarcitoria per danno da svalutazione monetaria. In via subordinata: - accertata la violazione della norma federale circa la durata, dichiarare l’accordo del 24.10.2013 invalido ed inefficace limitatamente alla stagione sportiva 2014/2015 e, per 1'effetto dichiarare non dovuto nulla all'allenatore Bacci Cristiano, nonché ordinare la restituzione delle somme già versate nella s.s. 2014/2015, rigettando anche la richiesta degli interessi di mora e il risarcimento per il danno da svalutazione monetaria. In via ulteriormente subordinata: accertati gli effettivi importi corrisposti al sig. Bacci nella stagione sportiva 2013/2014 e 2014/2015, ridurre il compenso dovuto al ricorrente nella minore somma di € 13.099,64 o in quella diversa che verrà accertata in corso di procedimento. In ogni caso: con vittoria condannare il ricorrente al pagamento delle spese di assistenza legale nella misura che sarà ritenuta opportuna, oltre IVA,CPA e rimborso forfettario ex lege. In via istruttoria: con riserva di ogni migliore ed approfondita contestazione e con ogni più ampia riserva per il prosieguo di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire ed indicare mezzi di prova e testi alla luce delle difese avversarie. Alle controdeduzioni fatte dalla U.S. Folgore Caratese, 1'allenatore ha replicato contestando la corposa memoria difensiva dalla convenuta, in particolare, sostiene che la società equivoca la disciplina applicabile al rapporto sorto in ambito "dilettantistico" da quello tipico del lavoro subordinato. La società vorrebbe estendere anche al rapporto tra dilettanti i principi operanti esclusivamente in ambito lavoristico in riferimento a lavoratori subordinate e che il Collegio Arbitrale della LND non ha nulla a che vedere con i Collegi Arbitrali scaturenti dagli Accordi Collettivi, deputati a risolvere le controversie tra Allenatori e Club Professionistici. Il ricorrente ha comunicato, altresì, che a ben vedere il Collegio Arbitrale della LND non ha neppure natura squisitamente Arbitrale quanto piuttosto regolamentare; esso trova fondamento non certo dal contratto collettivo e/o individuate di lavoro, quanto da precise disposizioni dell'ordinamento Federale, ai cui principi e disposizioni si vincolano allenatore e società, rispettivamente all'atto del tesseramento e dell'affiliazione per loro espressa volontà, pertanto, il Collegio Arbitrale é competente e legittimato a decidere la presente controversia. Inoltre, ha comunicato che la convenuta società ha riconosciuto valido 1'accordo per la stagione sportiva 2013/2014, mentre ha sostenuto l'invalidità dell'accordo per la stagione sportiva 2014/2015 a fronte della sopravvenuta vigenza della norma che esclude la possibilità di accordi pluriennali (introdotta con il Comunicato Ufficiale n.1 del 01.07.2014; il contratto é del 24.10.2013). Al momento della sottoscrizione del contratto non vi era alcuna norma che lo vietasse e che il tutto era regolata dal C.U. n. 89 del 07.10.2013, il quale sanciva che gli "allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fine alla predisposizione ed alla approvazione del modello di accordo tipo LND/AIAC/FIGC". Di tutto ciò il Comitato Interregionale ne era a conoscenza tanto che nulla ha eccepito all'atto del deposito dell'accordo per cui é causa confermandone essa stessa la validità alla luce dell'assoluta libertà di contenuto riconosciuta dal C.U. richiamato nel periodo di vacatio, eccezione fatta per la pretesa forma scritta pienamente rispettata. Sull'erroneo versamento della contribuzione da lavoro dipendente il ricorrente ha comunicato che ciò é da imputare solo ed esclusivamente alla società che ha inquadrato il rapporto esistente come lavoro subordinato e che se sono state versate somme senza alcun titolo all'INPS avrebbe tutto il diritto di richiederne la restituzione direttamente a quest'ultimo e non certamente al sottoscritto che non ha mai ricevuto le somme reclamate in questa fase e, pertanto, insiste nelle richieste avanzate nel primo reclamo. La convenuta al ricevimento delle osservazioni inviate dall'allenatore ha replicate contestandone il contenuto ed insistendo nelle conclusioni formulate nella memoria di costituzione. Il Collegio Arbitrale da un attento esame della corposa documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Bacci Cristiano é meritevole di parziale accoglimento. Il contratto tipo, sottoscritto in data 24.10.2013, dal legale rappresentante della U.S. Folgore Caratese e l’allenatore Bacci Cristiano, ha validità a tutti gli effetti in quanto con esso le parti in questione hanno manifestato una volontà, l'uno di svolgere l'attività di allenatore della società e l'altro di corrispondere un corrispettivo per l'attività da svolgere presso la propria società. In merito alla decisione del Bacci Cristiano di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore della U.S. Folgore Caratese, comunicate il 31.01.2014 e perfezionate con comunicazione scritta del 2/02/2015, sia alla società che al Settore Tecnico della Figc, non sono state contestate dalla convenuta, e, pertanto, legittime. La società, contrariamente al ricorrente, ha dato prova di aver versato allo stesso, per la stagione sportiva 2013/2014, la somma di € 6.743,00 per stipendi ed € 2.350,80 per IRPEF per un totale di € 9.093,80, mentre per la ulteriore somma di € 3.729,08 versata a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, € 835,00 per quota ENPALS, € 1.746,00 deve essere computata a carico dell'allenatore (9,91%), per cui la somma totale passa ad € 9.928,80. Ne deriva che al ricorrente spettano € 9.071,20, a saldo delle sue spettanze per la s.s. 2013/2014. Per la stagione sportiva 204/2015 la società ha dimostrato di aver versato € 5.049,00, a fronte di € 11.093,33 (19.000,00/12x7= € 11.083,33 fino a tutto gennaio 2015, € 686,39 per IRPEF ed € 50,08, per cui deve ancora a saldo delle sue spettanze € 5.297,86. Circa le somme erogate dalla società al ricorrente per contribuzioni varie (IRPEF, addizionali regionali e comunali, ENPALS) sono somme calcolate a carico del lavoratore che ne ha beneficiato, mentre altre somme sono a carico della società. Tali somme sono state considerate in via equitativa da questo Collegio Arbitrale. Tutto ciò premesso, al ricorrente Bacci Cristiano per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, spettano € 14.369,06 (9.071,20+5.297,86). A tale importo vanno computati € 65,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.434,06. PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. Folgore Caratese di corrispondere all'allenatore Bacci Cristiano la somma complessiva di € 14.434,06, di cui € 9.071,20, a saldo della stagione sportiva 2013/2014, € 5.297,86, a saldo della stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 65,00 per interessi equitativamente calcolati. All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all’effettivo soddisfo. Il Collegio decide, altresì, di inviare gli atti della presente vertenza alla Procura Federale della Figc per aver le parti in questione sottoscritto un contratto biennale, non previsto nella categoria dei dilettanti. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del CGS.
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