F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Francesco BELSITO / ASD TAVERNESE ( 185/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Francesco BELSITO / ASD TAVERNESE ( 185/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO Il sig. Francesco BELSITO, nella sua qualità di allenatore dilettante di terza categoria, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matr. 32789, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. TAVERNESE, partecipante al campionato di Terza categoria Calabria, relativamente alla stagione sportiva 2014/15, anche per tramite il proprio patrono Avv. Salvatore ROMEO, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della predetta società. Nel ricorso spiegava che con scrittura privata, al ricorrente a suo dire mai rilasciata, la A.S.D. TAVERNESE si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €1.500,00 quale premio di tesseramento annuale. Il ricorrente assumeva, inoltre, che, in data 10.12.2014, veniva esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra mediante raccomandata a/r annessa al ricorso con la quale gli veniva comunicato che a breve gli sarebbero state liquidate le proprie spettanze. In data 26.01.2015, nelle more, non avendo ricevuto dalla società alcuna documentazione, nel prendere atto dell'esonero, comunicava alla resistente l'intenzione di dimettersi da ogni eventuate ruolo, avendo il dubbio che la A.S.D. TAVERNESE lo avesse inserito nel proprio organico come dirigente o altra funzione; comunicazione, questa, anch'essa acclusa all'atto introduttivo. Allegava, inoltre, missiva di messa in mora della resistente datata 03.06.2015 non riscontrata e concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrare di far obbligo alla A.S.D. TAVERNESE di provvedere al pagamento in suo favore della complessiva somma di €1.500,00, oltre gli interessi di mora. La resistente, con nota del 02.07,2015, a firma del proprio legale, Avv. Domenico RUNCO, controdeduceva contestando il ricorso proposto, argomentando in particolare di non essere debitrice del sig. BELSITO per la sua attività di allenatore in virtù di accordo intercorso tra le parti, datato 01.11.2014 e allegato alla nota, nel quale emergeva che 1'allenatore aveva assunto l'incarico a titolo gratuito. L'allenatore opponeva alle controdeduzioni della A.S.D. TAVERNESE di non aver mai sottoscritto un documento nel quale si impegnava a fornire le sue prestazioni sportive di allenatore a titolo gratuito e di non aver mai apposto la sua firma sul documento prodotto dalla resistente, evidenziando che la stessa non aveva motivo di assicurargli le sue spettanze nella raccomandata dell'esonero e ribadiva, infine, che le sue dimissioni si riferivano ad un eventuate incarico da dirigente. Il Collegio Arbitrale decideva di investire la Procura Federale del caso e con comunicazione del 11.02.2016 trasmetteva alla stessa tutte la documentazione del procedimento affinché accertasse 1'effettiva veridicità delle dichiarazioni contrastanti sostenute dalle parti. La Procura Federale, acquisito il fascicolo, provvedeva a convocare le parti interessate. In data 19.02.2016, alle ore 11.30, veniva ascoltato il ricorrente il quale dichiarava che nell'accordo economico siglato dallo stesso non era menzionata la dicitura "a titolo gratuito" e ricordava perfettamente il fatto che era stato pattuito un compenso di € 1.500,00. Aggiungeva di aver firmato l’accordo in bianco senza che lo stesso fosse riempito in ogni sua parte in quanto aveva la massima fiducia della resistente, nella persona del sig. COSTABILE, e che nella stessa serata della sottoscrizione era preso da impegni tecnici in preparazione della partita seguente non preoccupandosi del documento firmato; successivamente aveva chiesto delucidazioni a riguardo e nel dicembre, ricevuto 1'esonero, gli veniva restituito il tesserino originale di allenatore appurando però che l'invio dei documenti al Settore Tecnico non era mai avvenuto.Lo stesso affermava che aveva presentato lettera di dimissioni in data 26.01.2015 quale accettazione della comunicazione dell'esonero datato 10.12.2014 in quanto aveva avuto certezza circa il mancato tesseramento, concludendo che,a conferma dell'intervenuto accordo per 1'erogazione del compenso, nella lettera di esonero la società specificava che a breve gli sarebbero state liquidate le dovute spettanze economiche, cosa che non avrebbe avuto senso in caso di accordo a titolo gratuito. In pari data alle ore 15.00, veniva sentito il sig. Natale COSTABILE, Presidente della Società resistente il quale riferiva che tra lui e il ricorrente vi erano rapporti di amicizia e stima e nella stagione 2014/15 la Tavernese aveva iniziato con il ricorrente un rapporto di collaborazione tecnica affidando allo stesso la conduzione tecnica della prima squadra dall'ottobre 2014 e il 10 novembre dello stesso anno veniva sottoscritto l'accordo economico ai fini del tesseramento. A suo dire in detto accordo veniva specificato che nessun compenso economico sarebbe spettato al sig. BELSITO in quanto la prestazione era a titolo gratuito, precisando che aveva comunicato personalmente all'allenatore che a fine stagione la società avrebbe provveduto a fargli un regalo in segno di riconoscenza. Sosteneva, inoltre, che, a distanza di circa 40 giorni, la Società aveva deciso di esonerare l'allenatore e che nella lettera di esonero era stato evidenziato che a breve sarebbero state liquidate le dovute spettanze ma che tale riferimento era relativo al regalo copra spiegato, specificando anche che lo stesso sarebbe stato materiale e non certo in denaro. Successivamente alla consegna della lettera di esonero veniva avvicinato dal cassiere della società che ribadiva l'intenzione della resistente di fargli un regalo che il ricorrente rifiutava preannunciando azioni legali per il suo avere. Sottolineava, infine, la sorpresa e lo stupore circa la lettera di dimissioni ricevuta in gennaio 2015 in quanto il rapporto di collaborazione tecnica con lo stesso era già cessato in data 10.12.2014 con 1'esonero e contrastava con la richiesta di un compenso economico, concludendo che la società da lui rappresentata non aveva mai sottoscritto alcun accordo economico a titolo oneroso con il BELSITO, ma solo ed esclusivamente quello del 01.11.2014 a titolo gratuito. Al termine dell'istruttoria la Procura Federale rilevava, quindi, che le dichiarazioni delle parti erano tali da lasciare inalterato il quadro delle posizioni tra ricorrente e resistente in quanto il progresso dei fatti confermati dalle parti divergevano sull'onerosità dell'accordo, sostenuto dal sig. BELSITO e negato dal sig. COSTABILE. La relazione federale inoltre riportava che la società per voce del Presidente negava 1'esistenza di altro accordo economico sottoscritto tra le parti nella forma della scrittura privata per un compenso di € 1.500,00, documento indicato nell'esposto dal ricorrente ma a cui lo stesso, in sede di audizione, mai ne faceva menzione e concludeva specificando che, per quanto in atti, l'accordo economico non risultava depositato mentre veniva accertato che la documentazione inerente il tesseramento dell'allenatore non era stata mai inviata al settore tecnico, come da archivio telematico della FIGC dove invece risultava che il sig. BELSITO veniva tesserato dalla resistente come Dirigente.La Procura Federale rimetteva la relazione con acclusa documentazione a chi di dovere per le valutazioni del caso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sosteguo dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e l'intero incartamento agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle indagini effettuate dalla Procura Federale, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione ed acquisite al fascicolo e in modo particolare dell'unico documento sottoscritto tra le parti, ritiene di respingere il ricorso. L'accordo economico firmato e prodotto dalla resistente risulta documento preminente e determinante per la decisioni documento che l'allenatore afferma di aver sottoscritto in bianco ma con intesa verbale di un corrispettivo oneroso di € 1.500,00 senza fornire prove a riguardo. L'allenatore, inoltre, non specifica neanche la modalità e i termini di pagamento di tale eventuate premio di tesseramento (unica soluzione o rateali), anche in virtù della lettera di dimissioni del 26.01.2015 intervenuta, quindi, dopo l'esonero datato 10.12.2014. PQM Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall'allenatore sig. Francesco BELSITO. La presente delibera é inappellabile.
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