F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Giovanni CASTELLANO / AS VIS NOVA GIUSSANO (5/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA: all. Giovanni CASTELLANO / AS VIS NOVA GIUSSANO
(5/56)
ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS
Con ricorso datato 6 luglio 2015 e spedito in pari data con raccomandata A/R, l'allenatore dilettante Uefa B Giovanni Castellano iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con tessera n. 107124 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto con la A.S. Vis Nova Giussano in data 20 agosto 2014 un accordo tipo per la conduzione tecnica della squadra Juniores partecipante al Campionato Juniores Regionale nel Girone B nella Stagione Sportiva 2014/2015 in qualità di allenatore responsabile. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, nell'accordo economico di cui sopra, la A.S. Vis Nova Giussano si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di € 3.150,00 a titolo di premio di tesseramento annuale massimo lordo da corrispondersi in tre rate alle seguenti scadenze: € 1.000,00 al 31 dicembre 2014; € 1.150,00 al 31 marzo 2015 ed € 1.000,00 al 31 maggio 2015. Il signor Castellano ha prestato la sua attività di allenatore responsabile della suddetta squadra sino alla fine della Stagione Sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico ha altresì precisato di non aver percepito la somma residua di € 1.750,00 (€ 750,00 quanto alla rata scaduta il 31 marzo 2015; € 1.000,00 quanto alla rata scaduta il 31 maggio 2015). Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 15 gennaio 2016, debitamente ricevuta dalla società in data 25 gennaio 2016 invitava la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S. Vis Nova Giussano con lettera raccomandata del 1° febbraio 2016 replicava al reclamo del signor Castellano precisando che, diversamente da quanto pattuito nell'accordo economico, il signor Castellano aveva chiesto ed ottenuto che i pagamenti fossero effettuati mensilmente alle seguenti scadenze: € 500,00 a settembre 2014; € 850,00 a ottobre 2014; € 800,00 a novembre 2014; € 400,00 a dicembre 2014; € 300,00 a febbraio 2015 ed € 300,00 ad aprile 2015, e comunicava di aver effettivamente versato le seguenti somme: € 500,00 in contanti per settembre 2014; € 800,00 in contanti per ottobre 2014; € 500,00 in contanti oltre € 350,00 con assegno per novembre 2014, producendo altresì i relativi fogli di rimborso mensile in carta semplice con sottoscrizione del signor Castellano, ma privi di indicazione della cifra. La A.S. Vis Nova Giussano precisava altresì che nel dicembre 2014, trovandosi la società in grave difficolta economica, chiedeva a tutto lo staff di rinunciare al rimborso mensile sino alla fine della Stagione Sportiva 2014/2015 "pena il fallimento della società stessa", e che tale proposta sarebbe stata accettata unanimemente dallo staff e quindi dal Castellano. La società concludeva proponendo di saldare la propria posizione debitoria nei confronti del Castellano mediante versamento del minor importo di € 500,00 a saldo di capitale, interessi e spese, ciò in considerazione della difficile situazione economica in cui verserebbe.
II signor Castellano replicava con lettera raccomandata del 3 febbraio 2016 in cui precisava che, diversamente da quanto pattuito nell'accordo tipo, per comodità organizzativa gli proponeva il versamento del dovuto in nove rate mensili di pari importo (€ 350,00 ciascuna) a partire dal settembre 2014 e sino al maggio 2015, e che i fogli di rimborso mensile recanti la sua firma facevano riferimento alle rate di settembre, ottobre e novembre 2014 per un totale di € 1.050,00 e che aveva ricevuto altresì in contanti la rata di dicembre 2014 consegnatagli dal segretario della società signor Arioli Giorgio. Concludeva pertanto affinché questo Collegio condannasse la A.S. Vis Nova Giussano a corrispondergli la residua somma di € 1.750,00 oltre interessi di mora e oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il C.R. Lombardia della L.N.D. su richiesta del 15 gennaio 2016 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 10 marzo 2016 comunicava che non risultava il deposito di alcun accordo economico sottoscritto tra le parti. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore Giovanni Castellano ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della squadra Juniores partecipante al Campionato Juniores Regionale Girone B sino al termine della Stagione Sportiva 2014/2015, e che la A.S. Vis Nova Giussano non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento in quanto il massimale del premio di tesseramento per la categoria predetta e pari ad € 2.500,00 PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Giovanni Castellano e fa obbligo alla società A.S. Vis Nova Giussano di corrispondere allo stesso la somma di € 1.100,00 relativa al saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, nonché la somma di € 11,00 per interessi. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D. e dall'A.I.A.C., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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