F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Vito CUCCO / A C CUNEO 1905 srI ( 11/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Vito CUCCO / A C CUNEO 1905 srI ( 11/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS Con ricorso datato 15 luglio 2015 e spedito in data 16 luglio 2015 con raccomandata A/R, l’allenatore dilettante Vito Cucco iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto con la A. C. Cuneo 1905 S.r.l. in data 13 agosto 2014 un accordo tipo per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D, Girone A, nella Stagione Sportiva 2014/2015 in qualità di allenatore in seconda. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, nell'accordo economico di cui sopra, la A. C. Cuneo 1905 S.r.l. si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale massimo lordo da corrispondersi in un'unica soluzione. Il Signor Cucco precisava inoltre che, con separata pattuizione denominata "Integrazione" datata 13 agosto 2014 e redatta su carta intestata, la A. C. Cuneo 1905 S.r.l. si era impegnata a corrispondergli, oltre al premio di tesseramento pari ad € 10.000,00 come da accordo economico, l'ulteriore importo di € 2.000,00 a titolo di rimborso chilometrico. Con tale ultima pattuizione le parti concordavano altresì che la somma complessiva di € 12.000,00 sarebbe stata erogata mediante la corresponsione di 10 rate di pari importo. Il signor Cucci ha prestato la sua attività di allenatore in seconda della suddetta squadra sino alla data dell'esonero, intervenuto in data 28 ottobre 2014. Nel ricorso il tecnico ha precisato di aver ottenuto il pagamento della minor somma di € 3.000,00, e di non aver percepito la somma residua di € 7.000,00 a titolo di residui del premio di tesseramento pattuito, oltre ad € 545,45 a titolo di rimborso spese chilometriche per i tre mesi in cui aveva prestato la propria opera. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 25 gennaio 2016, debitamente ricevuta dalla società in data 1 ° febbraio 2016, invitava la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.C. Cuneo 1905 S.r.l. con lettera raccomandata del 5 febbraio 2016 replicava al reclamo del signor Cucco eccependo la nullità, illegittimità e inefficacia dell'accordo economico prodotto dal Signor Cucco per lo svolgimento del ruolo di "allenatore in seconda della prima squadra" in quanto "non sia stipulabile, in ambito dilettantistico, alcun valido ed opponibile accordo di natura economica, limitato, invece, al solo allenatore responsabile o, per usare un termine di uso comune, all'allenatore in prima". La Società concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso dell'allenatore. Il signor Cucco replicava con lettera raccomandata del 15 F ebbraio 2016 in cui contestava le deduzioni della Società e concludeva per l'accoglimento del proprio ricorso. Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 25 gennaio 2016 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 26 gennaio 2016 comunicava che non risultava il deposito di alcun accordo economico sottoscritto tra le parti. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Vito Cucco ha svolto la sua attività di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D, Girone A, sino alla data dell'esonero, intervenuto il 28 ottobre 2014, e che lo stesso, come risulta dalla documentazione dal medesimo allegata al ricorso, ha percepito la somma di € 3.600,00, di cui complessivi € 600,00 a titolo di "compenso per rimborso chilometrico" (cfr. allegate n. 3 note di compenso) e che la A.C. Cuneo 1905 S.r.l. non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Vito Cucco e fa obbligo alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di corrispondere allo stesso la somma di € 7.000,00 relativa al saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, nonché la somma di € 70,00 per interessi. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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