F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Donato CAPONE / US AREZZO CALCIO srl (13/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:all. Donato CAPONE / US AREZZO CALCIO srl
(13/56)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 16.07.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, 1'allenatore di dilettante Donato CAPONE iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S.D. AREZZO CALCIO S.R.L., il pagamento della somma di € 12.257,74, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015,oltre al risanamento del danno, da quantificarsi in via equitativa, ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e in caso di vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Il legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che, con regolare accordo economico sottoscritto dalle parti in data 25.07.2014, di cui ha allegato copia, la società U.S.D. Arezzo Calcio srl, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della LND, stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondere al suo assistito, quale allenatore in seconda della 1^ squadra, un compenso annuo lordo di €. 13.457,74, da pagarsi in 10 rate, tutte di € 1.200,00, scadenti al 10 di ogni mese a partire da settembre 2014 e fino a giugno 2015, oltre il rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il legale rappresentante dell'allenatore ha, altresì, comunicato che le parti sopracitate, a ratifica del primo contratto, in data 02.08.2014, hanno sottoscritto un nuovo accordo economico con il medesimo contenuto salvo l'anticipazione delle date di pagamento, spostate al 20 di ogni mese. Ancora, ha comunicato che Capone Donato é stato esonerato dal suo incarico di allenatore in seconda della società Arezzo Calcio srl con telegramma del 9.09.2104, a firma del Presidente Mauro Ferretti e che sono stati versati solo € 1.200,00, quale compenso di agosto 2014, a mezzo bonifico bancario di cui ha fornito copia. Ancora, ha comunicato che a nulla sono valsi i solleciti di pagamento delle spettanze maturate indirizzate alla società in data 23.10.2014 e 6.02.2015, allegati in atti. Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che la U.S. Arezzo Calcio srl, nella stagione sportiva 2014/2015, non svolgeva attività con il Dipartimento Interregionale della LND, così come si evince dal foglio di censimento della società, allegato in atti. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25.01.2016, invitava ritualmente la società U.S. Arezzo Calcio sr1 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originali dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Capone e, quest'ultimo, ad inviare le eventuali osservazioni. La convenuta, invita dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Capone Donato, con raccomandata del 3.02.2016, ha contro dedotto riferendo che la Lega Pro, con comunicazione del 9.09.2014, di cui ha allegato copia, ha reso nullo il contratto sottoscritto con il ricorrente allenatore per 1'effetto del passaggio tra i professionisti della società Arezzo e che oltre al pagamento della mensilità di agosto 2014, nulla e più dovuto al Capone Donato. Il ricorrente, con raccomandata del 12.02.2016, ha contestato l'assunto della società rivendicato quanto già richiesto con il primo ricorso con l'aggiunta del pagamento di € 6.000,00 per risarcimento danni, oltre interessi legali e spese e compensi professionali quantificati in € 1.459,12. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso dell'allenatore Donato Capone meritevole di parziale accoglimento. Il mancato accoglimento del contratto sottoscritto dalle parti il 2.08.2014 da parte della Lega Pro non può essere motivo di rendere nullo il contratto di che trattasi con il conseguente esonero dell'allenatore Capone Donato il quale in qualità di allenatore dilettante avrebbe potuto svolgere le mansioni di allenatore in seconda nella Lega Pro. Pertanto, al ricorrente Capone Donato spettano € 8.800,00 per premio di tesseramento (ha già percepito € 1.200,00) e non € 12.257,74 come richiesto, considerato che negli accordi sottoscritti tra la lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. e 1'A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio) per la stagione sportiva 2014/2015, sono stati previsto come premio tesseramento massimo, per il Campionato Nazionale Serie D, € 10.000,00. A tale somma vanno aggiunti € 36.00 equitativamente calcolati. Per un totale di € 8836,00. PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Arezzo Calcio SRL di corrispondere all'allenatore Capone Donato la somma di € 8.800,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 36,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.836,00. All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Irrilevante risulta il mancato deposito del contratto a cura dell'allenatore in quanto non previsto per i tecnici in seconda, così come indicato nell'accordo tra L.N.D. e A.I.A.C.. Nulla é dovuto per le spese legali perché non previste dalla normativa in vigore Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D. e dall'A.I.A.C., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del CGS.
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