F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Roberto SANTOMAURO / ASD P.V.F. ( 14/56) ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA: all. Roberto SANTOMAURO / ASD P.V.F.
( 14/56)
ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS
Con ricorso del 17.07.2015 l'allenatore di base UEFA B Roberto SANTOMAURO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. P.V.F., il pagamento della somma di € 2.100,00 quale corrispettivo non ricevuto a titolo di premio di tesseramento, relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15. Nei ricorso il tecnico spiegava che la resistente gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria e che, con lettera d'incarico (del 13.09.2014), la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 2.800,00 quale premio di tesseramento, pagabile in unica soluzione oppure in rate mensili allegando la predetta scrittura. Precisava che in data 27.10.2015 la A.S.D. P.V.F decideva di esonerarlo, dando riscontro alla nota di esonero con propria missiva del 05.11.2014 nella quale comunicava di restare a disposizione della società fino al 30.06.2015 indicando indirizzi e riferimenti telefonici. Concludeva affermando di aver ricevuto dalla resistente € 700,00, chiedendo a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. P.V.F di provvedere al pagamento del residuo a saldo del premio di tesseramento pari ad € 2.100,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria della somma stessa. Il CR PIEMONTE V.A. LND, su richiesta del 25.01.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, trasmetteva in data 29.01.2016 comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato e archiviato, allegando copia dello stesso e modulo richiesta emissione di tecnico. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandate del 25.01.2016, provvedeva ad invitare la società A.S.D. P.V.F a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato.La resistente inviava proprie controdeduzioni premettendo che il ricorrente aveva sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per collaborazione coordinata e continuativa di tipo gestionale a carattere non professionale che prevedeva "lo svolgimento dell’attività di allenatore responsabile di prima squadra ", che l’art. 5 della predetta scrittura prevedeva la possibilità per entrambe le parti di risolvere il rapporto in qualsiasi momento "previo preavviso di almeno 7 giorni mediante raccomandata a/r ", che in data 28.10.2014 veniva inviata all'allenatore "lettera di risoluzione" con conseguente cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 07.11.2014 e di avere regolarmente effettuato il pagamento dei rimborsi spese maturati fino alla data del legittimo esonero estinguendo ogni forma di debito. Sottolineava, ancora, che nonostante il resistente avesse accettato espressamente la competenza del foro di Ivrea, per le eventuali controversie relative alla scrittura, adiva il Collegio Arbitrale per il pagamento del saldo non corrisposto pari ad € 2.100,00 contestando ed opponendosi a quanto dedotto da parte ricorrente, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per incompetenza del Collegio Arbitrale su scrittura privata avente ad oggetto esclusivamente rimborsi spesa e per inadempimento dell'allenatore citando l'art. 90, comma 23, legge 289/2002 chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese. L'allenatore, a sua volta, presentava conseguenti osservazioni nelle quali assumeva, tra le altre, che nella lettera d'incarico -- scrittura privata - si parlava di un corrispettivo assoggettato a ritenuta fiscale escludendo, quindi, potesse trattarsi di rimborsi spese e che in merito al richiamato art. 5 della predetta scrittura restava inteso che la risoluzione del contratto con esonero dell'allenatore, senza gusta causa, non generava automaticamente la cessazione del pagamento di quanto a lui dovuto. Faceva presente, inoltre, che l'accordo veniva depositato al CR di competenza senza problemi a riguardo, che essendo un tesserato doveva rivolgersi prima alla giustizia sportiva e poi, una volta autorizzato, a quella ordinaria. Evidenziava, infine, che un'eventuale inadempienza rispetto all'art. 90, comma 23, legge 289/2002 sarebbe un suo fatto personale estraneo alla vicenda de quo e concludeva ribadendo le richieste economiche già formulate nel ricorso introduttivo. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e l'intero incartamento agli atti del procedimento, ritenendosi pienamente competente a decidere circa la vertenza sorta tra le parti, relativa ai rapporti intercorsi tra allenatori e società dilettantistiche, respingendo quindi il primo dei motivi della memoria di parte resistente e risultando del tutto inconferente il secondo, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la volontà dell'accordo, risultato depositato e archiviato dal CR PIEMONTE V.A. LND, diretta ad affidare al sig. Roberto SANTOMAURO la conduzione tecnica della prima squadra da parte della società A.S.D. P.V.F ed in forza del quale viene richiesto il pagamento. Allo stesso modo risulta provato anche l’ammontare della somma richiesta, PQM accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.S.D. P.V.F di corrispondere al sig. Roberto SANTOMAURO la somma di €2.100,00 a titolo di saldo del premio di tesseramento, oltre ad € 15,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 2.115,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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